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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 251<br />

mente sull’istanza di fallimento, senza aspettare quell’evento salvifico, che<br />

dovrebbe eliminare – a dire del debitore – la «temporanea» impossibilità<br />

d’adempiere;<br />

b) in secondo luogo, è probabile che non vi sia più spazio, data la strettezza<br />

dei tempi, per accordi interbancari volti a procrastinare la dichiarazione<br />

d’insolvenza, previa concessione del ben noto «pari grado» ipotecario;<br />

c) in terzo luogo, è ovvio che gli intermediari finanziari dovranno monitorare<br />

con maggiore attenzione, di quanta finora non ve ne dedichino, le<br />

condizioni patrimoniali dei loro clienti, con un incremento di spese, che potrebbe<br />

indurre gli intermediari stessi a modificare le condizioni e le modalità<br />

dell’erogazione del credito;<br />

d) non si può escludere, poi, che le maggiori spese di monitoraggio sui<br />

debitori – sopportate dalle banche – possano indurre il legislatore (qualora<br />

volesse mostrarsi attento alla competitività della nostra economia) ad introdurre<br />

nuove forme di garanzia, senza spossessamento, su tutti i beni<br />

aziendali;<br />

e) e potrebbe accadere, infine, che il predetto adeguamento delle nostre<br />

norme a modelli ormai da tempo praticati in altri Paesi produca, come ulteriore<br />

effetto indotto, il passaggio da un sistema d’erogazione del credito<br />

fondato sul multi-affidamento (più banche sovvenzionano la stessa impresa<br />

per rendere più sopportabile il rischio d’insolvenza), ad un sistema fondato<br />

su una relazione privilegiata con una sola banca, che conosca fino in fondo<br />

le potenzialità dell’azienda ed i suoi eventuali profili critici.<br />

Naturalmente, non è detto che gli effetti dianzi descritti si verifichino<br />

con le modalità e nella concatenazione, che qui si sono immaginate. Mi preme<br />

rilevare, invece, che – nonostante il mio pessimismo sulle capacità di<br />

reazione del nostro sistema economico (l’attitudine delle banche a monitorare<br />

efficacemente le aziende affidate, per valutarne i rischi) e giudiziario (la<br />

rapidità di decisione dei giudici) – molti dei predetti effetti avrebbero, in se<br />

stessi, una valenza positiva, giacché introdurrebbero un elemento di dinamicità<br />

nel nostro mercato, facendolo rassomigliare un po’ più a quelli dei<br />

Paesi concorrenti (nella stessa direzione, del resto, si muovono gli accordi<br />

internazionali solitamente denominati «Basilea 2»).<br />

Ciò posto, si deve avere anche la consapevolezza che, una volta imboccata<br />

una strada, per completare il disegno si renderanno necessari nuovi<br />

adeguamenti e correzioni, anche su settori normativi apparentemente lontani<br />

(il pensiero va alle garanzie senza spossessamento) da quelli sui quali si è<br />

intervenuti.<br />

4. Il sistema delle esenzioni. – Se quanto precede è vero, se ne deve dedurre<br />

che il sistema delle esenzioni costituisce uno dei due punti nevralgici<br />

della nuova disciplina della revocatorie (l’altro, forse più importante, è co-

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