19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

278<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

vizi di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata rilevandone<br />

la contraddittorietà e la illogicità per aver ritenuto che le attività presso le<br />

società del gruppo rientrassero nelle mansioni di dirigente della società capogruppo<br />

e non abbisognassero di un compenso aggiuntivo, contemporaneamente<br />

ritenendo che non fosse dovuto un compenso neppure per il<br />

periodo in cui tali attività furono svolte dopo la cessazione del rapporto<br />

di lavoro con la società capogruppo.<br />

Le esposte censure sono infondate.<br />

Con riguardo al primo motivo, è da rilevare che non esiste nel nostro<br />

ordinamento un principio di diritto positivo che imponga al datore di<br />

zione processuale del debitore ( 10 ), si è impegnata nel ricondurre la problematica relativa alla<br />

legittimazione processuale del liquidatore nell’ambito del riesame degli effetti sostanziali del<br />

concordato preventivo, valorizzando il principio generale posto dall’art. 100 cod. proc. civ.,<br />

che collega la legittimazione all’interesse ad agire e resistere in giudizio.<br />

Si è, quindi, fatta discendere l’identificazione degli effetti sostanziali del concordato dal<br />

lato passivo, dalla individuazione del momento della liberazione e della esdebitazione del debitore<br />

concordatario, poiché tale momento segna la perdita, da parte del debitore medesimo,<br />

di ogni interesse e, di conseguenza, della legittimazione a contraddire sull’accertamento dei<br />

crediti concorsuali.<br />

In particolare, sulla coincidenza della liberazione del debitore con il trasferimento della<br />

disponibilità dei beni e la consegna degli stessi ai creditori (e per essi al liquidatore), per effetto<br />

della sentenza di omologazione ( 11 ), si è riconosciuta l’attribuzione della legittimazione<br />

passiva nei giudizi di accertamento al liquidatore, in quanto organo preposto alle operazioni<br />

di riparto e di distribuzione delle somme realizzate.<br />

D’altronde, l’accertamento dei crediti controversi è strumentale rispetto all’esecuzione<br />

della ripartizione del ricavato della liquidazione in favore dei creditori, che è funzione tipica<br />

di cui è investito il liquidatore.<br />

Tali conclusioni, se rispondono senza dubbio all’esigenza di evitare possibili effetti pregiudizievoli<br />

per i creditori concordatari derivanti da un’eventuale carenza di interesse del debitore<br />

a resistere alla «insinuazione» di nuovi crediti, tuttavia tendono a svilire l’esistenza di<br />

( 10 ) Emerge soprattutto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità una tendenza a valorizzare la carenza<br />

nella procedura concordataria di una norma corrispondente a quella dettata nell’art. 43 legge fallim. per la procedura<br />

fallimentare, al punto da ricondurre a questa deficienza legislativa il riconoscimento della legittimazione<br />

del debitore concordatario per i giudizi di accertamento dei crediti.<br />

( 11 ) Contra Landolfi, Il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo mediante cessione dei beni, cit.,<br />

928, il quale non ritiene possibile ammettere che la liberazione del debitore si verifichi con il conferimento della<br />

disponibilità dei beni e la consegna degli stessi al liquidatore. In primo luogo l’autore osserva che l’obbligazione<br />

assunta dal debitore con la proposta di concordato non è finalizzata alla cessione dei beni, ma è in funzione della<br />

liquidazione di questi per il soddisfacimento dei creditori concordatari; in secondo luogo anche nella fase postconcordataria<br />

sopravvive l’interesse del debitore a che le operazioni di liquidazione siano condotte con un’efficienza<br />

tale da consentire il raggiungimento di un risultato utile ad impedire il rischio della risoluzione del concordato<br />

provocata dal depauperamento del patrimonio ceduto – il che potrebbe in effetti avvenire in conseguenza<br />

dell’accertamento di nuove passività in corso di procedura –.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!