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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 355<br />

stato di insolvenza, magari dopo essersi fatto dissanguare dagli usurai, bensì<br />

quando un salvataggio dell’impresa è ancora possibile, altrimenti il risultato<br />

non potrà che essere ancora negativo.<br />

Ed in questa direzione devono collaborare tutti i professionisti, soprattutto<br />

ragionieri e commercialisti, i quali, proprio perché seguono le sorti<br />

dell’impresa, sono in grado prima di ogni altro di notare l’approssimarsi<br />

di sintomi di difficoltà e di crisi, ai quali si può far fronte utilmente soltanto<br />

se i previsti rimedi vengono tempestivamente adottati.<br />

Il tribunale fallimentare, inoltre, consapevole del fatto che una impresa<br />

decotta non può conseguire il risultato del risanamento e della difficoltà di<br />

fermare, una volta avviata, la procedura di crisi o di concordato preventivo,<br />

deve superare la tendenza al generale ed indiscriminato accoglimento di tutte<br />

le domande di concordato ed avviare, subito dopo l’ammissione alla procedura,<br />

le verifiche necessarie, richiedendo dal commissario e dal perito stimatore<br />

tutte le risposte immediate e specifiche sui punti che al momento<br />

dell’ammissione apparivano opinabili.<br />

Deve, inoltre, valutare la congruità del piano proposto che, di volta in<br />

volta, si può incentrare sulla riduzione del personale, ove la crisi sia determinata<br />

da costi eccessivi della manodopera in esubero; sulla ristrutturazione<br />

dell’organizzazione produttiva ove i costi siano riscontrati eccessivi; sulla revisione<br />

dei tipi di prodotti o servizi offerti, quando sia il mercato a non rispondere<br />

alla domanda; sul riequilibrio finanziario quando sia questione di<br />

problemi di autofinanziamento per difetto di capitale di rischio.<br />

Occorre, pertanto, che siano abbandonate certe prassi che hanno nei<br />

decenni trascorsi contribuito sensibilmente a far sfociare nel fallimento e<br />

nella liquidazione dell’impresa tutte le procedure che invece avevano la finalità<br />

di recuperarne l’efficienza e la produttività.<br />

7. Il legislatore ha fatto seguire alla legge delega n. 80 del 2005, il decreto<br />

legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006, contenente la riforma organica della<br />

legge fallimentare.<br />

L’art. 147 del suddetto decreto ha abrogato il titolo IV del regio decreto<br />

16 marzo 1942, n. 267 e tutti i riferimenti all’amministrazione controllata<br />

contenuti nella previgente disciplina.<br />

In realtà, nei più recenti progetti di riforma della legge fallimentare era<br />

prevista l’eliminazione sia dell’amministrazione controllata che del concordato<br />

preventivo, facendo precedere la fase eventuale della liquidazione concorsuale<br />

da una obbligatoria di regolamento giudiziario dell’insolvenza o di<br />

allerta, come previsto nel progetto della Commissione ‘‘Trevisanato’’.<br />

La nuova disciplina adottata dal legislatore della riforma comporta il<br />

mantenimento del solo concordato preventivo, sia pure modificato nel senso<br />

sopra chiarito, come misura tendente ad evitare il fallimento dell’imprenditore<br />

insolvente.

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