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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

alla legge, ma non anche nell’ambito dei rapporti privati (v. tra le altre da<br />

ultimo Cass. Sez. L. n. 2027 del 1988 n. 457898; n. 2853 del 1987 RV<br />

451974; n. 1444 del 1986 RV 444838).<br />

Ne consegue che la congruità del trattamento economico del lavoratore<br />

in relazione alle esigenze di una vita libera e dignitosa e alla quantità e<br />

qualità delle prestazioni fornite va valutata con riferimento a parametri<br />

socio-economici di carattere generale e non alla condizione di altri lavoratori,<br />

così come la correttezza o meno dell’inquadramento di un lavoratore<br />

va accertata alla stregua delle mansioni svolte in rapporto alle declaratorie<br />

contrattuali e non può invece essere desunta dalla qualifica attribuita ad<br />

tare dei crediti, i pretesi creditori che intendano partecipare alla distribuzione del ricavato<br />

della liquidazione, devono instaurare un autonomo giudizio ordinario di cognizione onde munirsi<br />

di un titolo giudiziale di cui avvalersi nella procedura ( 15 ).<br />

Considerato che ( 16 ) il debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo conserva<br />

la piena capacità processuale, in quanto titolare del diritto di proprietà sui beni ceduti,<br />

nonché dei rapporti giuridici oggetto del concordato, appare plausibile ritenere che l’azione<br />

di accertamento promossa dal creditore venga esercitata nei confronti del debitore medesimo,<br />

in quanto titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio e, dunque, interessato<br />

a resistere all’insinuazione di nuovi crediti ovvero all’attribuzione agli stessi di una diversa<br />

qualificazione che possano comportare il depauperamento del patrimonio ceduto.<br />

Tuttavia, qualora il creditore agisca per l’accertamento della natura concordataria di propri<br />

crediti ovvero per l’attribuzione di un grado diverso a crediti ammessi in sede di omologazione<br />

del concordato, potendo determinarsi una modificazione del quadro creditorio, nell’ammontare<br />

o nel grado, non può escludersi una concorrente legittimazione passiva del liquidatore,<br />

il quale è tenuto all’esecuzione della liquidazione ed alla tutela della piena<br />

realizzazione delle aspettative della massa creditoria, essendo portatore dell’interesse collettivo<br />

dei creditori al rispetto delle regole del concorso ( 17 ).<br />

Il rischio, dunque, che la domanda del preteso creditore non si limiti al riconoscimento<br />

di un proprio diritto, ma sia finalizzata alla condanna del debitore concordatario all’immediato<br />

adempimento dello stesso, giustifica l’instaurazione del contraddittorio, da parte del creditore,<br />

anche nei confronti del liquidatore la cui presenza, quale mandatario dei risultati della<br />

( 15 ) Tali principi sono incontestabili in giurisprudenza ed in dottrina: v., per la prima, Cassazione, 14 aprile<br />

1993, n. 4446, in Fallimento, 1993, 1036; Cassazione, 17 giugno 1995, n. 6859, in Fallimento, 1996, 50; Cassazione,<br />

22 settembre 2000, n. 12545 in Giust. civ. Mass., 2000, 1978; per la seconda, Lo Cascio, Il fallimento e le<br />

altre procedure concorsuali, Torino, 1998, 625; Mazzocca, Manuale di diritto fallimentare, cit., 565; Pajardi,<br />

Manuale di diritto fallimentare, cit., 850; Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1990, 456.<br />

( 16 ) In tal senso si è già espressa Cassazione, Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779, cit., e, successivamente,<br />

sembra essersi consolidato l’orientamento della giurisprudenza.<br />

( 17 ) Così Catallozzi, Ancora sulla legittimazione passiva del liquidatore nel concordato preventivo con cessione<br />

dei beni, cit., 843. Questa elaborazione interpretativa richiama, più o meno implicitamente, gli argomenti<br />

utilizzati dalla giurisprudenza – v. le decisioni citate nella trattazione – per sostenere la legittimazione passiva<br />

esclusiva del debitore nei giudizi di accertamento dei crediti concorsuali ovvero quella concorrente del liquidatore.

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