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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 543<br />

Art. 151<br />

Legge fallim.<br />

La nuova disposizione sancisce il potere del giudice delegato di autorizzare, quando ne<br />

ricorrono i presupposti, il curatore ad escutere la polizza di assicurazione o la fideiussione<br />

bancaria rilasciata per garantire i conferimenti in denaro previsti dall’art. 2464, comma 4,<br />

cod. civ. o il valore del conferimento d’opera o di servizi, di cui all’art. 2464, comma 6,<br />

cod. civ.<br />

Art. 152<br />

Legge fallim.<br />

Il comma 1 è rimasto inalterato.<br />

Nel secondo si è ritenuto preferibile, in coerenza con la tendenza legislativa che emerge<br />

dalla riforma del diritto societario, assegnare agli amministratori delle società di capitali il potere<br />

di chiedere il concordato, nonché prevedere – per tutti i tipi societari – la derogabilità<br />

delle scelte operate dal legislatore. Il comma 3, di nuova introduzione, stabilisce – similmente<br />

ad altre ipotesi di carattere societario (ad es. emissione di obbligazioni, aumento delegato del<br />

capitale, trasformazione di società di persone) – l’obbligo di formalizzare attraverso l’intervento<br />

del notaio le decisioni concernenti la proposta di concordato riguardanti società di capitali.<br />

Art. 153<br />

Legge fallim.<br />

Le novità sono di carattere processuale, in coerenza con il modello camerale prescelto<br />

dalla riforma.<br />

Il Capo dodicesimo contiene le modifiche al capo IX del Titolo II della legge fallim. rubricato<br />

ex novo dei patrimoni destinati ad uno specifico affare e, segnatamente, degli articoli<br />

da 155 a 159.<br />

Art. 155<br />

Legge fallim.<br />

Il comma 1 assegna al curatore l’amministrazione del patrimonio destinato, ribadendo<br />

che anche in caso di fallimento della società permane l’obbligo della gestione separata, senza<br />

distinguere fra ipotesi di capienza o incapienza del patrimonio destinato, considerato che ben<br />

difficilmente una distinzione ragionevole può essere formulata dal tribunale già in sede di dichiarazione<br />

di fallimento, lasciando – in altri termini – al curatore la verifica relativa. Per la<br />

cessione a terzi del patrimonio destinato – comma 2 – si è ritenuto opportuno richiamare le<br />

norme in tema di liquidazione dell’attivo del fallimento, mentre per la liquidazione del patrimonio<br />

separato sono state richiamate – con il limite della compatibilità – quelle in tema di<br />

società. Il comma 3 precisa la destinazione del corrispettivo della cessione o del residuo attivo<br />

della liquidazione.<br />

Art. 156<br />

Legge fallim.<br />

Il comma 1 attribuisce al curatore il compito di accertare se il patrimonio destinato è<br />

oèdivenuto incapiente nel corso della gestione. Il comma 2 prevede che i diritti dei<br />

creditori sanciti dall’art. 2447 quinquies, commi terzo e quarto, del cod. civ. possano essere<br />

esercitati nel fallimento, sotto forma di insinuazione nel fallimento della società. Il<br />

comma 3 sancisce che la violazione delle regole in tema di separatezza è perseguibile<br />

sul piano della responsabilità; la norma prevede, infatti, che il curatore possa agire in re-

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