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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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380<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

8. Il ruolo del modello dualistico. –Èevidente che nella nuova prospettiva<br />

il sistema dualistico si propone come un modello di amministrazione e<br />

controllo veramente alternativo rispetto agli altri due sistemi di corporate<br />

governace (tradizionale e monistico). Infatti, la possibilità di attribuire incisivi<br />

poteri cogestori all’organo di controllo non è rinvenibile né per il collegio<br />

sindacale, né tanto meno per il comitato interno per il controllo sulla<br />

gestione ( 21 ). In sostanza, è proprio sul piano della funzione di indirizzo<br />

strategico del consiglio di sorveglianza che il modello dualistico potrebbe<br />

esprimere le maggiori potenzialità applicative, non potendo più essere considerato<br />

una mera variante del modello tradizionale. Si presenta, infatti,<br />

congeniale a strutture societarie connotate da un compatto e attivo gruppo<br />

di comando, eventualmente a carattere familiare ( 22 ), consentendo di concentrare<br />

i poteri di indirizzo strategico in un organo professionale di vertice,<br />

nel quale siedono gli azionisti di controllo o i loro rappresentanti ( 23 ).<br />

Al tempo stesso, il modello in questione, oltre a trovare utile impiego<br />

per iniziative imprenditoriali a vocazione transnazionale, potrebbe rappresentare<br />

la forma di governo societario elettiva delle società di gruppo e di<br />

quelle quotate, per la loro fisiologica propensione a un netto distacco fra<br />

la base azionaria e il gruppo di comando, con un potenziamento del ruolo<br />

di quest’ultimo e un affievolimento delle prerogative proprietarie di natura<br />

corporativa.<br />

Pietro Paolo Ferraro<br />

Ricercatore nell’Università di Napoli<br />

a cura di, Il nuovo diritto delle società, I, Padova, 2005, 448 seg. Contra G.A. Rescio, L’assemblea<br />

e le decisioni dei soci, in AA.VV., Il nuovo ordinamento delle società, Milano, 2004,<br />

93.<br />

( 21 ) Coerentemente, il consigliere di sorveglianza, a differenza del sindaco, non gode di<br />

stabilità reale, dal momento che, come qualunque amministratore, è liberamente revocabile<br />

(fermo restando l’obbligo di risarcimento del danno in assenza di giusta causa).<br />

( 22 ) In tal senso, B. Libonati, Diritto commerciale, Milano, 2005, 412; M.C. Breida,<br />

ad art. 2409-duodecies, inG. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti,<br />

Il nuovo diritto societario, II, Bologna, 2004, 1170.<br />

( 23 ) In proposito, si vedano anche le peculiarità relative alla composizione del consiglio<br />

di sorveglianza, e in particolare le novità introdotte dal d.lgs. n. 310/04 con riguardo all’art.<br />

2409-duodecies: cfr. P.P. Ferraro, ad art. 2409-duodecies, inM. Sandulli, V. Santoro e<br />

B. Sassani, a cura di, La riforma delle società, Aggiornamento commentato, II, Torino, 2005,<br />

in corso di pubblicazione.

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