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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 395<br />

A ciò deve aggiungersi che la revoca travolgerebbe atti che il terzo convenuto<br />

ha posto in essere in buona fede, basandosi cioè sul dato della legge e<br />

sul parere dell’esperto, e che la tutela della condotta basata sulla correttezza<br />

costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, a<br />

tutela del corretto svolgimento degli affari.<br />

b) Argomenti favorevoli alla revoca. L’esenzione si basa sulla congiunta<br />

ricorrenza di due elementi: a) l’apparenza dell’idoneità del piano a riequilibrare<br />

la situazione finanziaria; b) l’attestazione di ragionevolezza. Il primo<br />

aspetto attiene alla sfera cognitiva del terzo e quindi alla circostanza che l’idoneità<br />

del piano debba risultare dalla sua lettura consapevole e dall’apprezzamento<br />

critico che un soggetto avveduto può ricavarne. Naturalmente<br />

la relativa valutazione, da effettuarsi con criteri ex ante, non può prescindere<br />

dalla condizione culturale del terzo trattandosi di esame di documento di<br />

particolare complessità economica. Ne consegue allora che l’inidoneità del<br />

piano non può essere allegata nei confronti del quisque de populo, la cui<br />

condotta sarà il più delle volte scusabile perché esente da negligenza grave,<br />

ma unicamente con riguardo a soggetti che siano particolarmente qualificati<br />

con riferimento a determinati e specifici contesti storici ed economici. È utile<br />

menzionare che taluni autori ( 29 ) hanno prospettato, contro gli atti esecutivi<br />

del piano, il rimedio dell’azione revocatoria ordinaria, anche fuori dall’insolvenza<br />

dell’impresa che se ne sia avvalsa. Mi pare però che si tratta di<br />

un rimedio incerto, in quanto l’azione pauliana richiede la dimostrazione<br />

dell’eventus damni e del consilium fraudis, in un contesto in cui si opera,<br />

dichiaratamente, per raddrizzare le sorti dell’impresa e quindi per non arrecare<br />

danno ai creditori. È poi nota la difficoltà di provare la sussistenza<br />

del danno.<br />

Interessante mi sembra invece esaminare la proponibilità delle argomentazioni<br />

sviluppate da una parte della dottrina giuridica, per le operazioni<br />

di MLBO, allo scopo di utilizzare il rimedio dell’azione d’annullamento<br />

di cui all’art. 1344 cod. civ., ove sia ravvisabile illiceità della causa ( 30 ). La<br />

previsione di contratto in frode alla legge potrebbe essere supportata sull’assunto<br />

che gli accordi esecutivi del piano eludono i precetti imperativi<br />

di parità di trattamento dei creditori alla luce delle disposizioni dell’art.<br />

216 legge fallim. (bancarotta preferenziale dei pagamenti e delle garanzie<br />

( 31 )) e dell’art. 2741 cod. civ. (concorso dei creditori e delle cause di prelazione),<br />

in quanto le condizioni derogatorie di cui al nuovo art. 67 legge<br />

( 29 ) Ferro M., op. cit., pag. 600.<br />

( 30 ) Perrini M., Commento all’art. 2501 bis cod. civ.,inNiccolini G.-Stagno D’Alcontres<br />

A., Società di capitali, inCommentario, Jovene, pag. 1943, 2004.<br />

( 31 ) La giurisprudenza penale della Cassazione ha ricondotto al paradigma della bancarotta<br />

preferenziale anche i titoli di prelazione.

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