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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 291<br />

nell’ambito di tale procedimento, nel corso del quale è già avvenuto lo<br />

scambio delle memorie di precisazione delle domande e di quelle di replica,<br />

l’odierna ricorrente ha chiesto, tra l’altro, che «preso atto, altresì, che Edizione<br />

Holding s.p.a. qui offre di pagare il prezzo... emettere lodo condizionale<br />

che dichiari l’obbligo dei signori Renè Ferdinando Caovilla, Ivano Beggio<br />

e Giuseppe Stefanel, nonché delle società EGP s.r.l., Gedit s.r.l. e SI-<br />

MOD s.p.a., di intestare e consegnare le predette azioni ad Edizioni Holding<br />

s.p.a. in proporzione alla partecipazione azionaria dalla stessa detenuta<br />

in SEP, nonché per le ulteriori azioni che – all’esito della denuntiatio – dovessero<br />

rimanere inoptate dagli altri soci SEP; intestazione e consegna subordinate<br />

al previo pagamento da parte della qui concludente del prezzo<br />

dovuto ai convenuti, nell’importo e nei termini previsti dal suindicato accordo<br />

di vendita e quali risultati all’esito dell’istruttoria» (cfr. il doc. 7<br />

del fascicolo di parte ricorrente);<br />

al momento non è ancora intervenuta la girata delle azioni dei resistenti<br />

al Gruppo Caltagirone, a ciò ostando la clausola n. 7 dello statuto, la cui<br />

efficacia reale renderebbe siffatta girata inopponibile alla società ed alla ricorrente;<br />

Torino, 2004, 881; Callegari, inIl nuovo diritto societario, Commentario diretto da Cottino,Bonfante,Cagnasso,Montalenti,<br />

sub art. 2437, Bologna, 2004, 1403; Dentamaro,<br />

inSocietà, 2005, 192) – una volta che sia inserita nello statuto della società, entra a far<br />

parte delle regole organizzative della società medesima (cfr. Cassazione, 15 luglio 1993, n.<br />

7859, in Foro it., 1994, I, 1457; Cassazione, 26 novembre 1998, n. 12012, in Giur. it.,<br />

1999, 1436; e per l’accenno allo «interesse sociale» implicito nella valutazione di nuovi ingressi<br />

nella compagine di una società il cui statuto contenga una clausola di prelazione v. anche<br />

Cassazione, 12 giugno 2001, n. 7879, in Foro it., 2002, I, 825), imprimendole, anzi, un connotato<br />

ben preciso. Infatti, secondo la giurisprudenza richiamata (cui adde recentemente Tribunale<br />

di Milano, ord. 22 giugno 2001, in Giur. It., 2002, 1898, con nota di Dentamaro),<br />

l’inserimento della clausola di prelazione nello statuto da luogo e configura uno specifico interesse<br />

della società alla conservazione del gruppo dei soci che hanno approvato lo statuto<br />

medesimo: con l’inserimento nello statuto della clausola di prelazione, la conservazione del<br />

preesistente gruppo dei soci (o comunque di un gruppo di soci coeso) diviene per lo stesso<br />

statuto della società elemento oggettivamente essenziale al fine del miglior conseguimento<br />

dell’oggetto sociale.<br />

Diviene chiara, a questo punto, l’importanza della completezza della denuntiatio, ossia<br />

dell’atto unilaterale con il quale il socio intenzionato a disfarsi della propria partecipazione<br />

comunica agli altri soci i termini del negozio che si accinge a compiere: «in tema di patto<br />

di prelazione per il caso di vendita delle azioni, ... la denuntiatio deve contenere anche l’indicazione<br />

del nome del terzo offerente, trattandosi di tutelare, in relazione al riscontro di una volontà<br />

delle parti che assegni rilevanza all’intuitus personae, non soltanto uno specifico interesse<br />

a conservare una particolare omogeneità (anche familiare) della compagine sociale, ma anche<br />

l’esigenza di permettere una completa valutazione circa l’opportunità di esercitare o meno la<br />

prelazione, atteso che la serietà e congruità dell’offerta possono dipendere anche dalla persona<br />

dell’offerente, e dovendosi d’altra parte consentire ai soci titolari del diritto di prelazione<br />

la valutazione circa l’ingresso nella società di nuovi soci (fattispecie in tema di vendita coattiva

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