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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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312<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

opzioni put and call era condizionata alla scadenza e al mancato rinnovo del<br />

patto parasociale e alla rimozione dello statuto della clausola di prelazione e<br />

gradimento. Preciso che la proposta fu discussa e negoziata a detta data». Richiesta<br />

se tale proposta fosse stata anche accettata, ha risposto: «Precisando<br />

che il quesito a chiarimento non è contenuto nel capitolo, ricordo che fu consegnato<br />

un documento scritto contenente la proposta, ma non ricordo se esso<br />

fu sottoscritto dalla parte ricevente» (a seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti,<br />

ha ribadito: «non ricordo se fu firmato dai riceventi»).<br />

L’avv. Mauro Princivalli, legale dello Stefanel e consigliere di alcune società<br />

che fanno capo allo stesso, tra cui la Stefanel s.p.a., preventivamente<br />

richiesto sulla facoltà di avvalersi dell’astensione, ha affermato di voler rendere<br />

deposizione, dichiarando: «Confermo perché ho partecipato personalmente<br />

alla sessione in cui fu discussa la proposta del terzo condizionata alla<br />

eliminazione dallo statuto della clausola di prelazione e alla non vigenza<br />

del patto parasociale... La proposta conteneva due opzioni put an call condizionate,<br />

nelle premesse e nella parte dispositiva alle condizioni di cui sopra...<br />

Ricordo che la proposta era sottoscritta dal terzo proponente. Preciso che il<br />

convenuto della proposta prevedeva la facoltà di vendere le quote entro un<br />

certo periodo di tempo e successivamente la facoltà del terzo di acquistare...<br />

La scadenza prevista per la clausola put era il 31 dicembre 2005. Per il call,<br />

non sono sicuro ma mi pare, un paio di mesi dopo». Richiesto di precisare se<br />

la proposta fosse stata sottoscritta dai riceventi, l’avv. Princivalli ha eccepito<br />

«di essere vincolato da un obbligo di riservatezza nei confronti della parte assistita»,<br />

aggiungendo «in relazione al chiarimento richiesto ritengo esuli dai<br />

capitoli di prova per i quali avevo ottenuto l’esonero dalla riservatezza professionale».<br />

Osserva il collegio come alquanto singolare appaia la deposizione della<br />

dr. Castagna, la quale, nella veste di addetta all’ufficio legale, ha assistito ad<br />

una lunga e importante trattativa per conto di Gedit s.r.l., ma non ricorda<br />

se la proposta sia stata o meno firmata e cioè se si sia arrivati alla stipula del<br />

contratto.<br />

Altrettanto singolare è l’utilizzo del vincolo al segreto professionale da<br />

parte dell’avv. Princivalli, il quale ha deciso di non avvalersene in relazione<br />

ad alcune domande e di avvalersene per altre.<br />

Spetterà al collegio arbitrale valutare tali testimonianze. Per questo tribunale<br />

è sufficiente constatare che le dichiarazioni del Saccardi sull’esistenza<br />

di una proposta accettata e, quindi, di un accordo concluso non hanno<br />

ricevuto smentita.<br />

In secondo luogo vanno valorizzati alcuni versamenti effettuati dal<br />

gruppo Caltagirone e di cui si è avuto riscontro documentale nell’ambito<br />

del primo arbitrato, successivamente all’emissione dell’ordinanza di cui si<br />

discute (volutamente non si esaminano le ulteriori deduzioni che la reclamata<br />

vuole trarre dalla documentazione versata agli atti e attinente alle altre

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