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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 285<br />

assume che la continuazione delle attività avvenne su incarico della F. Soc.<br />

coop. a r.l. e per utilità della medesima, e che tanto emergerebbe dall’esperita<br />

istruttoria, ma omette, in violazione del principio di autosufficienza del<br />

ricorso per cassazione, di riportare in questa sede il testo integrale delle<br />

prove documentali o testimoniali asseritamente non o male valutate dal<br />

giudice d’appello, impedendo così a questo Collegio (che la natura del<br />

vizio denunciato non abilita alla lettura degli atti) di riscontrarne la decisività.<br />

Nella specie la ricorrente non ha neppure dedotto che un simile fatto<br />

fosse desumibile implicitamente dalla tacita accettazione, da parte della<br />

F. Soc. coop. a r.l. delle attività svolte presso le società del gruppo, ma,<br />

ove anche vi fosse stata una simile deduzione, l’eventuale conoscenza, da<br />

parte della F. Soc. coop. a r.l. della continuazione delle suddette attività<br />

non avrebbe potuto rappresentare un dato univoco dal quale desumere<br />

un accordo tacito, posto che ben avrebbe potuto la F. Soc. coop. a r.l. ritenere<br />

che tali attività venivano prestate su incarico delle predette società<br />

e che quindi ella non aveva titolo per farle cessare.<br />

Risulta inoltre che le somme relative al periodo successivo alla cessazione<br />

del rapporto di lavoro siano state richieste a titolo di compenso per le<br />

attività svolte e non a titolo di ingiustificato arricchimento, né la sentenza<br />

impugnata risulta censurata per non aver, in violazione dell’art. 2041 c.c.,<br />

attribuito le suddette somme al M.T. a tale titolo, onde sono da ritenersi<br />

irrilevanti i riferimenti del ricorrente agli asseriti vantaggi che la F. Soc.<br />

do un possibile conflitto di giudicati in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti<br />

che siano stati parti del processo ( 26 ).<br />

Pertanto, per garantire che la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio<br />

venga decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, attraverso<br />

una sentenza emessa nel contraddittorio di tutti, deve essere provocata – così dispone l’art.<br />

331 cod. proc. civ. – la presenza nel giudizio di impugnazione di tutte le parti della fase precedente,<br />

attraverso l’ordine, da parte del giudice, di integrazione del contraddittorio ( 27 ).<br />

Può, infine, evidenziarsi, a sostegno della necessità del litisconsorzio tra debitore concordatario<br />

e liquidatore in fase di impugnazione, che, essendo unico il rapporto sostanziale controverso,<br />

esso è idoneo ad incidere in modo diretto e inscindibile sia nella sfera giuridica del<br />

( 26 ) Cfr. Cassazione, 21 giugno 1997, n. 5568, cit.; Cassazione, 22 gennaio 1998, n. 567, cit.; Cassazione, 30<br />

dicembre 1999, n. 14753, cit. In dottrina, sul tema dell’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione<br />

Mandrioli, Diritto processuale civile, cit., 422; Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, cit.,<br />

494.<br />

( 27 ) Sulla obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione v. oltre ai richiami<br />

giurisprudenziali alla nota precedente, anche Cassazione, 26 luglio 1996, n. 6760, cit. e Cassazione, 23 febbraio<br />

2001, n. 2661, cit.

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