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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 491<br />

Nota all’art. 143:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 167 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 167 (Amministrazione dei beni durante la procedura). – Durante la procedura di<br />

concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa,<br />

sotto la vigilanza del commissario giudiziale.<br />

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni<br />

immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni<br />

di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità edi<br />

donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione<br />

scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.<br />

Con il decreto previsto dall’art. 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire<br />

un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione di cui al comma 2.».<br />

Art. 144.<br />

Modifiche all’articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 169, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la parola:<br />

«articoli» è inserita la seguente: «45,».<br />

Note all’art. 144:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 169 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 169 (Norme applicabili). – Si applicano, con riferimento alla data di presentazione<br />

della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.».<br />

Capo XV<br />

Modifiche al titolo III, capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 145.<br />

Modifiche alla rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. La rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituita<br />

dalla seguente: «Dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo. Degli<br />

accordi di ristrutturazione di debiti.».<br />

Art. 146.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:<br />

«Art. 182-ter (Transazione fiscale). – Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può<br />

proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi<br />

accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non<br />

iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La<br />

proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio,<br />

la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori<br />

a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno<br />

una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito<br />

tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a<br />

quello degli altri creditori chirografari.<br />

Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito<br />

presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale<br />

della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del<br />

debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito

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