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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 371<br />

chiamato in revocatoria non ne ha percepito (né avrebbe potuto percepirne)<br />

il carattere pregiudizievole a cagione e motivo dell’inesistenza del soggetto<br />

della cui garanzia patrimoniale si tratta o al cui ceto creditorio va riferito<br />

il principio della parità di trattamento. In tale ultima prospettiva, che<br />

si reputa più aderente alla prefigurazione del potere-onere di prova di cui<br />

alla prima parte dell’art. 67, comma 1, prima parte legge fallim., l’esplicazione<br />

di tale potere-onere, la dimostrazione ossia della inscentia decoctionis,<br />

non può che risolversi, deve necessariamente risolversi, nella dimostrazione<br />

della insussistenza dello stato di socio illimitatamente responsabile in capo<br />

all’autore dell’atto ovvero, il che è lo stesso, nella dimostrazione della successiva<br />

costituzione rispetto al tempo del compimento dell’atto revocando<br />

della società personale dichiarata fallita.<br />

Alla luce dei rilievi tutti in precedenza svolti si rimarca che in nessun<br />

modo i convenuti hanno dato ragione della propria inscientia decoctionis<br />

(Omissis...).<br />

Alla stregua delle riferite argomentazioni, pertanto va senz’altro disco-<br />

Da segnalare appaiono i rilievi del Giudice in ordine alla qualificazione di controscrittura<br />

e soprattutto in merito alla prova della certezza della data (e comunque della anteriorità di<br />

essa rispetto alla dichiarazione di fallimento) di detta controscrittura, atteso il disposto di<br />

cui all’art. 2723 cod. civ. (patti posteriori alla formazione del documento), «agganciando»<br />

la prova di essa a quella della data della quietanza.<br />

3.1 Certo, la controscrittura documenta l’accordo simulatorio in ordine al prezzo, ma naturalmente<br />

non è, essa stessa, accordo simulatorio, come è subito chiaro leggendone il testo:<br />

«in relazione all’atto per notar ...di data odierna, con il quale vi ho venduto i beni in ...come<br />

meglio descritti in atto, con la presente vi dichiaro che, a seguito di migliore valutazione, in<br />

aggiunta a quanto in detto atto dichiarato, mi avete versato la somma ulteriore di £. .............,<br />

di cui accuso ricezione, rilasciando quietanza con dichiarazione di non aver altro a pretendere<br />

per detta causale, dovendosi detto atto ritenere ricondotto ad equità».<br />

Invero, il documento contiene una dichiarazione unilaterale, proveniente dal venditore: il<br />

che, se è del tutto normale per la parte dell’atto che contiene la dichiarazione di quietanza,<br />

induce poi ad escludere che lo si possa qualificare «accordo simulatorio», essendo invece una<br />

delle prove che, documentalmente, dimostra l’esistenza di tale patto, rimasto verbale.<br />

L’atto contiene, pertanto, due dichiarazioni di mera scienza e non negoziali: naturalmente<br />

la quietanza, e poi anche la dichiarazione con cui il venditore attesta l’ulteriore versamento<br />

del prezzo, che vale a provare l’accordo simulatorio verbale, in esecuzione del quale l’acquirente<br />

ha provveduto a detta integrazione ( 7 ).<br />

( 7 ) Sull’accordo simulatorio, tra tanti, cfr Messineo, Il contratto, inTrattato di diritto civile e commerciale<br />

Cicu-Messineo, Milano, 454; Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, 1993, Milano, 699; Gentili, Simulazione dei<br />

negozi giuridici,inDigesto Disc. Priv., IV ed., Torino, 514. Netta è la distinzione con la controdichiarazione, che è<br />

dichiarazione di scienza normalmente avente natura confessoria, può essere formulata anche da una sola parte ed<br />

anche posteriormente alla stipulazione del contratto, ed ha funzione di prova dell’accordo simulatorio.

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