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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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514<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

quale le deliberazioni del comitato debbono essere succintamente motivate. Oltre le previsioni<br />

tese a facilitare la convocazione e le deliberazioni del comitato prese a maggioranza, anche<br />

al di fuori di riunioni espressamente convocate, è previsto, al fine di non pregiudicare il sollecito<br />

svolgimento della procedura, che il comitato dei creditori deve pronunciarsi entro il<br />

termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente.<br />

Particolare rilievo, all’interno di un sistema di equilibrio tra i poteri degli organi, assume<br />

la disposizione con la quale sono stati puntualmente indicate e circoscritte le ipotesi in<br />

cui il giudice delegato può sostituirsi al comitato dei creditori. Ciò èconsentito soltanto nei<br />

casi di inerzia, che si verifica allorquando il comitato non decide nel termine massimo di quindici<br />

giorni previsto dal comma 3 del presente articolo, di impossibilità di funzionamento dello<br />

stesso rogano o nei casi di urgenza (quando è necessario intervenire prima che il comitato<br />

possa materialmente deliberare).<br />

Ulteriore novità ècostituita dalla previsione relativa alla azione di responsabilità nei confronti<br />

dei componenti il comitato dei creditori ai sensi dell’articolo 2407 cod. proc. civ., proponibile<br />

anche durante la procedura in parallelo a quanto previsto dall’articolo 38, comma 2,<br />

in relazione al curatore.<br />

Il Capo quarto dello schema di decreto, modifica il capo III del titolo II della legge fallim.<br />

dedicato agli effetti del fallimento e segnatamente gli articoli da 42 a 83-bis.<br />

Le modifiche del titolo in commento risentono degli stringenti limiti imposti dalla delega<br />

che non hanno premesso di intervenire, oltre i necessari coordinamenti sulla sezione II relativa<br />

agli effetti del fallimento per i creditori e alla sezione III, quest’ultima peraltro oggetto di<br />

novella da parte del decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge n. 85/2005, relativa agli effetti<br />

del fallimento sugli atti pregiudizievoli dei creditori.<br />

Art. 42<br />

Legge fallim.<br />

Il nuovo comma 3 dell’articolo in commento cristallizza la prassi di molti tribunali secondo<br />

la quale risulta economicamente conveniente e pertanto possibile autorizzare il curatore a<br />

rinunciare all’acquisto dei beni che pervengono al fallito durante il fallimento qualora i costi<br />

da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore<br />

di realizzo dei beni stessi.<br />

Art. 43<br />

Legge fallim.<br />

In sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili<br />

alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l’apertura del fallimento determina<br />

l’interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza<br />

di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex art. 300 cod. proc. civ.<br />

Art. 44<br />

Legge fallim.<br />

In analogia a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 42, espressamente richiamato, la<br />

disposizione chiarisce che sono altresì acquisite alla massa attiva fallimentare tutte le utilità<br />

che il fallito consegue nel corso della procedura ma per effetto degli atti inefficaci indicati<br />

dal primo e comma 2.<br />

Art. 46<br />

Legge fallim.<br />

Le modifiche apportate a tale articolo tendono essenzialmente conto dell’evoluzione normativa<br />

intervenuta medio tempore in materia di diritto di famiglia.

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