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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

ne di un bene (Cass., sez. II, 19 ottobre 1993, n. 10333; 14 dicembre 1992,<br />

13176; sez. III, 15 ottobre 1986, n. 6038; sez. I 13 dicembre 1985, n. 6301);<br />

ogni qual volta ci si trovi in presenza di un’azione, che, indipendentemente<br />

dalla sua natura, comporti una statuizione, anche in via indiretta, sulla<br />

proprietà sussiste la situazione prevista dall’art. 670, n. 1, cod. proc. civ.<br />

(cfr. Cass. sez. II, 28 aprile 1994, n. 4039, nella motivazione);<br />

nel caso di specie la controversia involge per l’appunto la proprietà delle<br />

azioni di S.E.P. s.p.a. in relazione alla prospettata violazione del diritto di<br />

prelazione correlabile all’intervenuto accordo tra i resistenti ed il Caltagirone<br />

(in realtà, come si dirà fra breve, poco rileva l’identità dell’aspirante cessionario,<br />

dovendo valorizzarsi l’operazione contrattuale in essere con un<br />

soggetto diverso dagli attuali soci della compagine interessata) ed alla imminente<br />

modifica statutaria, tanto più che nel procedimento arbitrale la ricorrente<br />

ha chiesto, tra le altre, l’accertamento dell’inefficacia, per violazione<br />

dell’art. 7 dello statuto, dell’accordo intercorso con l’ing. Caltagirone per<br />

Si pone, poi, un problema ulteriore, relativo all’efficacia della cessione delle azioni conclusa<br />

senza rispettare la clausola statutaria di prelazione. In particolare, in forza del peculiare<br />

interesse sociale – prima evidenziato – alla coesione del gruppo dei soci è pacifico che la società<br />

possa rifiutare la annotazione nei propri registri di quanti abbiano acquistato le azioni<br />

sociali senza che fosse rispettata la prelazione statutariamente prevista a favore degli altri soci:<br />

cfr. Tribunale di Catania, 5 maggio 2003, cit., secondo cui «l’opponibilità erga omnes della<br />

clausola di prelazione comporta che soltanto la società o i soci cui la prelazione giova possono<br />

opporla all’acquirente, con la conseguenza che, ferma restando la validità dell’alienazione dell’azione<br />

o quota fra le parti, la società può farne valere l’inefficacia nei propri confronti ed i soci<br />

possono chiedere il risarcimento del danno»; Tribunale di Catania, 20 novembre 2002, in Dir.<br />

Fallim., 2003, II, 310 con nota di Ragusa Maggiore, secondo cui «alla violazione della clausola<br />

di prelazione conseguono effetti differenti a seconda dell’interesse preso in considerazione e<br />

tutelato: ove ad agire sia la società, in nome della efficacia reale della clausola, la sanzione applicabile<br />

sarà quella della inefficacia relativa del trasferimento, inopponibile all’ente ma valido<br />

inter partes; ove ad agire siano i soci, guardando al contenuto meramente obbligatorio della<br />

clausola, essi devono invece ritenersi interessati esclusivamente alle conseguenze di natura risarcitoria,<br />

ferma restando, comunque, la validità inter partes della cessione».<br />

In materia, in realtà, diviene rilevante l’art. 2022 cod. civ. e la sua potenziale interferenza<br />

– almeno sul piano letterale – con il principio consensualistico di cui all’art. 1376 cod. civ.<br />

Dottrina autorevole ha intravisto nell’art. 2022 cod. civ. una deroga all’art. 1376 cod. civ.<br />

(cfr. Sacco, Il contratto, Torino, 2004, I, 897 seg., ivi citt. ulteriori; il tema è, peraltro, dibattuto:<br />

v. altresì Spada, L’efficacia del consenso traslativo nella circolazione dei titoli azionari:<br />

proposte per ripensare un problema, inIl contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo, II, Padova,<br />

1993, 465 seg.), con la conseguenza che prima del transfert il contratto non sarebbe valido<br />

neppure inter partes. La giurisprudenza sembra non accogliere questo punto di vista: alle sentenze<br />

prima citate adde. Cassazione, 5 settembre 1995, n. 9314, in Foro it., Rep. 1995, voce<br />

Società n. 794, secondo cui «in tema di azioni di società, le formalità previste dalla prima parte<br />

dell’art. 2022 cod. civ. (c.d. trasfert), per cui il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante<br />

l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e sul registro dell’emittente, sono necessarie<br />

soltanto per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, mentre per l’ac-

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