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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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306<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

s.p.a. avrebbe potuto esercitare con diritto di prelazione, e dunque in proporzione<br />

alla propria partecipazione in S.E.P. Ciò perché ciascun potenziale<br />

venditore avrebbe potuto offrire in prelazione le azioni di sua proprietà a<br />

tutti gli altri soci, i quali avrebbero potuto decidere di acquistarle.<br />

All’udienza del 17 gennaio 2006 Edizione Holding s.p.a. si costituiva sia<br />

nel reclamo proposto da Caovilla ed altri sia in quello proposto da Simod<br />

s.p.a.<br />

Nel primo dava rilievo ad alcuni elementi probatori sopravvenuti.<br />

Innanzi tutto una serie di documenti dai quali si evinceva (sicuramente<br />

per Simod s.p.a., ma, con un ragionamento logico deduttivo, anche per gli<br />

altri soci venditori) che tutti i reclamanti avevano ricevuto un acconto/caparra/deposito<br />

dal gruppo Caltagirone, che confermava come costui considerasse<br />

il rapporto un impegno contrattuale vero e proprio e non una mera<br />

proposta.<br />

In secondo luogo le risultanze probatorie del primo arbitrato, ove era<br />

stata tenuta l’udienza di assunzione dei testi: in questa era stato sentito il<br />

dr. Saccardi, il quale aveva confermato le precedenti dichiarazioni, nonché<br />

la dott. Cristina Castagna e l’avv. Mauro Princivalli, le cui deposizioni, oltre<br />

a non smentire quanto affermato dal Saccardi, erano state alquanto reticenti.<br />

Ribattendo, inoltre, alle deduzioni dei reclamanti, evidenziava quanto segue.<br />

Inesistente era il profilo dell’intuitus personae in quanto la proposta<br />

d’acquisto di Edizione Holding s.p.a. era stata lasciata cadere dai reclamanti<br />

perché economicamente meno vantaggiosa di quella dell’ing. Caltagirone e<br />

non già perché quest’ultimo fosse l’acquirente «di elezione» degli stessi.<br />

Quanto alle condizioni apposte, lamentava che i reclamanti non avevano<br />

assolto all’onere probatorio su di loro incombente, e che, per comodità,<br />

avevano dato per pacifica la circostanza, cosa non corrispondente al vero.<br />

Quanto al presunto diritto «diritto maggiore» che avrebbe esercitato il<br />

prelazionario rispetto a quello spettante al terzo, rilevava che l’affermazione<br />

era fondata in quanto nei confronti del primo dovevano operare le medesime<br />

condizioni sospensive concordate tra denunziante e terzo.<br />

Quanto al riscatto, non sussisteva affatto la necessità di invocare in<br />

quanto la reclamata si era giudizialmente attivata prima del verificarsi dell’effetto<br />

traslativo, quando le azioni S.E.P. erano (e sono) ancora intestate ai<br />

reclamanti, come dagli stessi dichiarato.<br />

Quanto al periculum, era del tutto possibile che i reclamanti convocassero<br />

una nuova assemblea straordinaria per la modifica dello statuto. Né l’evento<br />

poteva dirsi indifferente visto che il negozio era stato concluso nella<br />

vigenza della clausola di prelazione in quanto con l’avvenuta modifica l’effetto<br />

traslativo si sarebbe definitivamente compiuto.<br />

Le difese svolte da Edizione Holding Holding s.p.a. nel reclamo promosso<br />

da Caovilla ed altri venivano svolte pure nel reclamo promosso da<br />

Simod s.p.a.

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