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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

vanza della sproporzione (il 25%) tra le due contrapposte prestazioni può<br />

sembrare – almeno in certe fattispecie – troppo alto: ma è quanto discende<br />

dall’applicazione di un rigido criterio quantitativo, al quale, in passato, mi<br />

ero sempre opposto. Una volta diventato norma di legge, non vedo, tuttavia,<br />

come lo si possa mettere da canto.<br />

8. D) Il piano per il riequilibrio finanziario dell’impresa. – Uno degli<br />

obiettivi fondamentali della riforma era di mettere al riparo dalle revocatorie<br />

(e dalle incriminazioni per bancarotta) quelle operazioni di ristrutturazione<br />

del debito, che dovrebbero costituire la strada maestra per rimettere<br />

l’azienda in carreggiata.<br />

Accadeva spesso, infatti, che una banca, chiamata a risolvere i problemi<br />

di un imprenditore in difficoltà, dopo aver erogato nuova finanza nel tentativo<br />

di fargli superare la crisi, si trovasse esposta – in caso d’insuccesso<br />

dell’operazione – ad un duplice rischio: a) di subire la revoca dei pagamenti<br />

e delle garanzie, che avevano consentito di risistemare l’esposizione del<br />

cliente sul medio-lungo termine (con una sostanziale riduzione dei costi<br />

e, talvolta, con un parziale abbuono degli interessi arretrati); b) di dover temere<br />

un’incriminazione per bancarotta, con l’accusa d’aver ritardato il fallimento<br />

del debitore, o d’aver ottenuto pagamenti preferenziali in danno<br />

degli altri creditori.<br />

La riforma ha cercato di risolvere il primo problema con due interventi:<br />

con l’esenzione dalla revoca, di cui alla lettera d) del comma 3 dell’art. 67;<br />

nonché, con l’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, previsto<br />

dall’articolo 182-bis, anch’esso introdotto con il decreto legge sulla competitività.<br />

Non è stato fatto nulla, invece, sul versante penalistico, salvo a vedere<br />

(ma dovranno essere i cultori del diritto penale a dare una risposta al<br />

riguardo), se l’aver riconosciuto – sul versante civilistico – una valenza positiva<br />

a tutta una serie di atti, non abbia un qualche riflesso anche sull’applicazione<br />

delle norme penali.<br />

Nella trattazione della materia, mi sembra opportuno iniziare dalla disposizione<br />

contenuta nella lettera d) dell’elenco delle nuove esenzioni dalla<br />

revocatoria.<br />

8.1. Ad una prima lettura, il testo della norma può sembrare troppo<br />

complicato ed involuto. Anche in questo caso, però, un contributo chiarificatore<br />

può venire, oltre che dallo scopo or ora riferito dell’intervento legislativo<br />

e, dunque, dalla sua «storia», anche dalla «preistoria» del problema,<br />

e cioè da un esame un po’ più attento della situazione, sulla quale la<br />

riforma è venuta ad incidere.<br />

A ben guardare, infatti, non è del tutto vero che le operazioni di ristrutturazione<br />

del debito, prima della riforma, fossero completamente prive di

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