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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 313<br />

17. Gli effetti della revocazione: a) nelle attribuzioni indirette. – Altrettanto<br />

innovative sono le regole introdotte nell’art. 70 (dell’attuale numerazione),<br />

con riferimento alle prestazioni effettuate da intermediari specializzati<br />

(comma primo) e agli atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati<br />

(comma terzo).<br />

La collocazione della prima norma nella sede or ora accennata (e cioè<br />

nell’articolo che disciplina gli effetti della revocatoria) non sembra del tutto<br />

appropriata, giacché non si tratta di colpire un sub-acquirente (nel qual caso<br />

la revoca dovrebbe indirizzarsi contro l’intermediario e, poi, estendere i<br />

propri effetti al destinatario finale del pagamento), ma si tratta di chiarire,<br />

una volta e per tutte, che i pagamenti effettuati tramite intermediari hanno<br />

come veri destinatari i terzi beneficiari del procedimento solutorio, i quali<br />

debbono restare soggetti all’impugnativa, anche quando il primo percettore<br />

delle somme è esentato dalla revoca.<br />

In altri termini, a mio sommesso avviso sarebbe un errore pensare che<br />

l’impugnativa avrebbe dovuto avere come naturale destinatario il soggetto<br />

che ha materialmente ricevuto la somma dalle mani del debitore, mentre<br />

il terzo, al quale il pagamento è indirizzato, sarebbe solo «eccezionalmente»<br />

coinvolto nella revocatoria o, meglio, dovrebbe subire gli effetti pratici della<br />

dichiarazione d’inefficacia dell’atto, in quanto «partecipe» della frode commessa<br />

da un altro.<br />

Come mi lusingo d’avere dimostrato in altra sede ( 21 ), infatti, il sistema<br />

sul punto è molto più aperto di quanto solitamente non si creda, giacché<br />

non esclude che la revoca possa essere direttamente indirizzata contro il destinatario<br />

«ideale» della prestazione, a prescindere dal fatto che il destinatario<br />

«materiale» si trovi nelle condizioni oggettive (mi riferisco alle numerose<br />

esenzioni, a favore degli intermediari, che già esistevano nel nostro ordinamento)<br />

e soggettive (la conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore)<br />

per subire l’impugnativa.<br />

Nell’interpretare l’ultimo inciso della norma, l’accento, dunque, non deve<br />

cadere sulle parole «La revocatoria ... produce effetti», bensì sull’espressione,<br />

molto più pregnante, secondo la quale «La revocatoria ... si esercita ...<br />

nei confronti del destinatario della prestazione», e cioè – dato il contesto della<br />

norma – nei confronti del terzo, che ha ricevuto il pagamento dall’intermediario.<br />

Tutto ciò produce due conseguenze, già sul piano esegetico: a) in primo<br />

luogo, che il destinatario mediato della prestazione viene colpito da un’azione<br />

autonoma, qualora sia consapevole, nel momento in cui riceve il pagamento,<br />

dello stato d’insolvenza del debitore; b) in secondo luogo, che la<br />

( 21 ) In Commentario Scialoja e Branca, III, pag. 125.

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