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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 389<br />

— l’effetto della prima, che si risolve nella dismissione della titolarità<br />

del credito, non trascende la sfera del creditore;<br />

— l’effetto della seconda, che si concreta nella liberazione del debitore<br />

dalla posizione giuridica passiva, è destinato, per propria indole, ad operare<br />

direttamente nell’altrui sfera giuridica, quella del remissario.<br />

neficiario. Invero, in tal guisa ragionando, non si indicano i criteri oggettivi alla stregua dei<br />

quali stabilire se si è in presenza di un atto a titolo gratuito (nel qual caso non sussisterebbe<br />

l’equivalenza degli interessi) o di un atto oneroso. In secondo luogo, nell’ipotesi disciplinata<br />

dall’art. 64 legge fallim. non è a parlarsi di un’azione revocatoria fallimentare, in relazione al<br />

quale sola si è posta in passato la questione sull’identità o diversità di natura rispetto all’actio<br />

pauliana. È noto, infatti, che, in presenza dei presupposti indicati dall’art. 64 legge fallim.,<br />

l’atto è inefficace di diritto sin dalla dichiarazione di fallimento del solvens e che l’azione<br />

che si rende necessaria per consentire al curatore l’apprensione dei beni oggetto dell’atto inefficace<br />

è meramente dichiarativa, oltre a non essere soggetta a prescrizione. Con la conseguenza<br />

che frutti ed interessi decorrono dalla data dell’atto «revocato» o, a tutto concedere, dalla<br />

sentenza dichiarativa di fallimento. Inoltre, l’inefficacia sancita dall’art. 64 legge fallim. ha carattere<br />

oggettivo, atteso che non rilevano in alcun modo le condizioni soggettive del solvens<br />

successivamente fallito e dell’accipiens e non rilevano né la sussistenza o meno dello stato di<br />

insolvenza in capo al debitore-fallito al momento in cui poneva in essere l’atto di cui si tratta,<br />

né – da ultimo – la conoscenza o meno di tale stato di insolvenza nel terzo avvantaggiato dall’atto<br />

medesimo ( 3 ). Sono evidenti, pertanto, le differenze sostanziali che intercorrono con la<br />

revocatoria fallimentare, a partire dal fatto che la stessa conduce, se fondata, ad una pronuncia<br />

di tipo costitutivo. Ripetesi: gli atti a titolo gratuito non debbono essere «revocati», ma<br />

sono «di diritto» inefficaci rispetto ai creditori. Certo i casi contenziosi dovranno esser risolti<br />

giudiziariamente, ma non tramite l’esperimento di una azione revocatoria, bensì a mezzo di<br />

una causa di cognizione di natura dichiarativa che, accertata la natura gratuita dell’atto e l’esperimento<br />

dello stesso – da parte del fallito – nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento,<br />

ne dichiarerà, appunto, l’inefficacia «di diritto» ( 4 ).<br />

D’altra parte, pur condividendosi l’assunto secondo cui l’azione di inefficacia di cui all’art.<br />

64 legge fallim. ha una funzione recuperatoria dettata dall’esigenza di tutelare i creditori<br />

della massa fallimentare, può trarsi da tale premessa la conclusione che gli interessi di questi<br />

ultimi vanno perciò privilegiati rispetto a quelli dei soggetti beneficiari degli atti a titolo gratuito,<br />

ma di per sé non anche quella in base alla quale la valutazione di gratuità andrebbe<br />

effettuata dal punto di vista del solvens. La prevalenza in tal guisa attribuita dal legislatore<br />

agli interessi dei creditori concorsuali trova spiegazione nella mancanza di un interesse degno<br />

di tutela in capo a coloro che hanno beneficiato degli atti a titolo gratuito, ma non offre un<br />

valido ed obiettivo criterio per qualificare un atto in termini di gratuità o di onerosità.<br />

( 3 ) Pajardi, Il sistema revocatorio, cit., 153; Tribunale Torino, 26 gennaio 1988, in Il Fallimento 1988, 512;<br />

Tribunale Venezia, 18 aprile 1985, ivi, 1985, 1103.<br />

( 4 ) Così l’opinione assolutamente prevalente: in dottrina, si vedano: Ferrara, Il fallimento, Milano, 1989,<br />

378; Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1986, 398; Provinciali, Trattato di diritto fallimentare,<br />

Milano, 1974, 1053; Azzolina, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino, 1953, 1082. In giurisprudenza,<br />

per tutte, Cassazione civ., 21 novembre 1983, n. 6929, in Dir. fall. 1984, II, 65; Cassazione civ., 18 giugno<br />

1980, n. 3854, in Il Fallimento 1980, 784.

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