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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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352<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dato, la rimanente quota pari all’80% del dovuto in cinque rate, con scadenza<br />

trimestrale di pari importo; il termine di esecuzione del concordato<br />

veniva fissato in 18 mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza<br />

di omologa;<br />

3) la prestazione di una garanzia fideiussoria (mediante polizza assicurativa<br />

fideiussoria resa da Compagnia di Assicurazione primaria) di A<br />

4.000.000,00 da parte della Filippo Marsala soc. a resp. lim., da depositarsi<br />

entro il termine di apertura del giudizio di omologazione.<br />

L’obbligo di eseguire il concordato veniva assunto dalla Filippo Marsala<br />

soc. a resp. lim., a condizione che fossero trasferite alla stessa le attività acquistate<br />

o acquistande al fallimento (beni immobili, beni mobili, aziende,<br />

crediti) e le azioni revocatorie. La stessa società si impegnava al pagamento<br />

delle somme concordatarie in confronto di tutti i creditori anteriori alla dichiarazione<br />

di fallimento, sempre che avessero presentato domanda di ammissione<br />

al passivo e nei limiti della stessa.<br />

Il curatore con relazione depositata il 3 marzo 2003 esprimeva parere<br />

Anche sul punto non si concorda con l’opinione del collegio messinese. È dubbia la legittimazione<br />

dell’assuntore ad agire e a contraddire «in proprio» rispetto alla curatela fallimentare<br />

e ai creditori opponenti in un giudizio a carattere officioso e, secondo l’opinione prevalente,<br />

a contraddittorio eventuale: in assenza di creditori opponenti, parte necessaria è solo<br />

il fallito (Ragusa Maggiore, cit., pag. 516; Mazzocca, cit., pag. 471; Satta, cit., pag. 412;<br />

in giurisprudenza v. Cassazione, 2 giugno 1994, n. 5350: «in sede di omologazione di concordato<br />

preventivo, il garante del concordato non è parte necessaria del giudizio, in quanto la<br />

comparizione dei fideiussori è prevista solo in relazione all’eventuale risoluzione del concordato<br />

medesimo» ex artt. 137 e 186 legge fallim.; v. anche Tribunale Vicenza, 28 giugno 1993,<br />

in Fallimento, 1994, pag. 85; Appello Roma, 6 dicembre 1988, Giur. merito, 1989, pag. 1117<br />

contra, Cass. 11 novembre 1974 n. 3518, in questa Rivista, 1975, II, 49, ritiene assunta la veste<br />

di parte anche il garante che sottoscrive la proprosta di concordato). In ogni caso, l’obbligazione<br />

dell’assuntore, diviene attuale solo a seguito della omologazione del concordato e, precisamente,<br />

dalla data di pubblicazione della sentenza omologativa da parte del tribunale in<br />

virtù della provvisoria esecutività della stessa (Tribunale Catania, 16 settembre 1999, in Banca,<br />

borsa, 2000, II, 595). Si veda anche Cass. 20 gennaio 1984, n. 455 (in questa Rivista, 1984,<br />

II, 448; Giur. Comm. 1984, II, 785; Fall. 1984, 945; Giur. It., 1985, I, 1, 358) secondo cui gli<br />

effetti del concordato fallimentare non derivano dalla convenzione delle parti a contenuto remissorio<br />

o liberativo, ma dalla legge, che attribuisce alla sentenza di omologazione l’effetto di<br />

sovrapporsi agli accordi tra le parti, che ne costituiscono soltanto il presupposto e che in essa<br />

sono trasfusi e rimangono assorbiti. Ne consegue che, nell’ipotesi di una proposta di concordato<br />

sottoscritta, oltre che dal debitore, da un altro soggetto in qualità di assuntore, e di successiva<br />

modificazione di tale proposta, la sentenza che abbia omologato il concordato in base<br />

alla proposta modificata spiega i suoi effetti anche nei confronti dell’assuntore che non abbia<br />

proposto opposizione nel giudizio di omologazione e non abbia successivamente impugnatoto<br />

la relativa sentenza; con la conseguenza che l’assuntore del concordato non può ritenersi<br />

liberato dagli obblighi secondo quanto è stabilito nella sentenza, ancorché essa sia difforme<br />

dalla proposta, da lui formulata, di limitare il proprio obbligo al pagamento dei crediti ammessi<br />

al passivo.

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