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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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282<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dei lavoratori esclusi dai trattamenti economici privilegiati, attribuendo a<br />

questi ultimi il diritto al risarcimento del danno (v. Cass. n. 6448 del<br />

1994 RV 487329).<br />

Prescindendo dalla considerazione (assorbente) che nella specie il M.T.<br />

si è limitato a chiedere il medesimo superiore trattamento economico attribuito<br />

al suo predecessore a titolo retributivo e non risarcitorio, resta il fatto<br />

che il lavoratore che agisca a titolo risarcitorio non può limitarsi a dedurre,<br />

come fatto dal ricorrente, la mera disparità di trattamento a parità di man-<br />

Come la stessa osserva, nell’ipotesi di contraddittorio non integro, per avere, il soggetto<br />

impugnante, omesso di chiamare nella fase di impugnazione il liquidatore che ha esercitato<br />

un intervento adesivo dipendente nel precedente grado del giudizio, la necessità del litisconsorzio<br />

nel giudizio di gravame implica che il giudice disponga l’integrazione del contraddittorio<br />

ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. ( 20 ), per consentire la partecipazione del liquidatore<br />

medesimo al giudizio di legittimità, in modo che lo stesso possa contribuire alla formazione<br />

del regolamento giudiziario definitivo della situazione sostanziale dedotta in giudizio, attraverso<br />

l’esercizio dei poteri che l’intervento gli ha attribuito.<br />

Tanto premesso, il liquidatore, una volta che sia intervenuto, come è accaduto nella fattispecie<br />

decisa dalla sentenza in rassegna, nell’ambito del processo instaurato nei confronti<br />

del debitore concordatario, per sorreggerne le ragioni, partecipando al secondo grado di giudizio,<br />

ha assunto la qualità di parte e, dunque, ha acquistato il diritto a ricevere la notificazione<br />

del ricorso per Cassazione.<br />

Ricorrendo, dunque, un’ipotesi di causa inscindibile ( 21 ) per effetto del vincolo, determinatosi<br />

successivamente all’intervento, tra i soggetti del processo, la legge esige che l’ulteriore<br />

fase del giudizio si svolga nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla fase precedente<br />

( 22 ): la inscindibilità, in tal caso, è determinata da ragioni d’ordine processuale, che<br />

impongono la unità del processo e della decisione in confronto di tutte le parti interessate.<br />

( 20 ) Sull’integrazione del contraddittorio disposta dall’art. 331 cod. proc. civ. nell’ipotesi di causa inscindibile,<br />

v. Cassazione, 26 luglio 1996, n. 6760, in Giust. civ. Mass., 1996, 1059; inoltre, Cassazione, 21 giugno 1997,<br />

n. 5568, in Giust. civ. Mass., 1997, 1029, fa discendere dalla mancata integrazione del contraddittorio in caso di<br />

litisconsorzio necessario processuale, la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo<br />

ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.<br />

( 21 ) In tal senso si è orientata Cassazione, 26 luglio 1996, n. 6760, cit., ritenendo che nell’ipotesi di intervento<br />

ad adiuvandum, si determina una fattispecie di causa inscindibile, con conseguente applicazione del disposto<br />

di cui all’art. 331 cod. proc. civ. Sulla nozione di inscindibilità v., anche, Cassazione, 22 gennaio 1998, n. 567,<br />

in Giust. civ. Mass., 1998, 125; Cassazione, 30 dicembre 1999, n. 14753, in Giust. civ. Mass., 1999, 2659, per le<br />

quali il concetto di causa «inscindibile»non va riferito solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma<br />

si estende anche alle ipotesi di litisconsorzio c.d. processuale.<br />

( 22 ) In dottrina, Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Torino, 2004, 421; Proto Pisani, Lezioni di<br />

diritto processuale civile, Napoli, 1999, 494; da ultimo Perago, Cumulo soggettivo e processo di impugnazione,<br />

Napoli, 2002, 140, osserva che nel concetto di causa inscindibile rientrano non solo le ipotesi in cui la necessità<br />

di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti derivi dall’esistenza del litisconsorzio ex art. 102 cod.<br />

proc. civ., qualificato dalla deduzione in giudizio di situazioni sostanziali uniche plurisoggettive, ma anche quelle<br />

in cui tale necessità sia determinata da ragioni processuali (c.d. litisconsorzio processuale), per cui il litisconsorzio,<br />

facoltativo quanto all’instaurazione, diventa necessario quanto alla trattazione e decisione, che devono avere contenuto<br />

identico rispetto a tutte le parti.

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