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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 367<br />

il quale ha ampliato gli strumenti di risoluzione della crisi di impresa, in<br />

particolare con riferimento ai complessi produttivi di grandissime dimensioni.<br />

Il provvedimento, ispirato dalla necessità di fornire una risposta immediata<br />

alla crisi Parmalat, si propone di arginare l’impatto negativo che<br />

l’insolvenza di tali complessi industriali può determinare sul mercato e sull’occupazione.<br />

L’impianto procedurale del decreto ridistribuisce i compiti<br />

tra l’autorità giudiziaria e quella amministrativa, attribuendo a quest’ultima<br />

incarichi di grande importanza e riducendo, contemporaneamente, l’influenza<br />

del giudice. L’accesso alla procedura è consentito alle sole imprese<br />

che intendano avvalersi di un piano di ristrutturazione economico-finanziario<br />

e che presentino il requisito di almeno mille lavoratori subordinati e di<br />

un ammontare di debiti non inferiore ad un miliardo di euro. Legittimato a<br />

proporre la domanda di ammissione è esclusivamente l’imprenditore, che<br />

deve presentare la richiesta al Ministro delle attività produttive. Contemporaneamente<br />

deve essere presentata l’istanza al tribunale, affinché dichiari lo<br />

stato d’insolvenza. Pertanto, la procedura si apre con un atto amministrativo<br />

e non con un provvedimento giurisdizionale ( 29 ). Il Ministro, valutati i<br />

requisiti richiesti dall’art. 1, statuisce con decreto l’ammissione dell’impresa<br />

all’amministrazione straordinaria accelerata; dunque, non è più prevista la<br />

fase di osservazione, essendo immediato l’accesso alla procedura. L’accertamento<br />

dello stato di insolvenza dell’impresa è rimesso al tribunale, il quale<br />

deve provvedervi con sentenza, entro cinque giorni dalla comunicazione del<br />

decreto di apertura, emanato dal Ministro. Nel caso in cui l’autorità giudiziaria<br />

verifichi l’insussistenza dell’insolvenza o di uno dei presupposti indicati<br />

all’art. 1 cessano gli effetti del decreto ministeriale. Tra le maggiori innovazioni,<br />

introdotte dalla legge n. 39 del 2004, si può annoverare l’articolo<br />

4 bis ( 30 ) che prevede la possibilità, esclusivamente in capo al commissario<br />

straordinario, non anche all’imprenditore od a terzi, di redigere una proposta<br />

di concordato che contempli la suddivisione in classi dei creditori ed il<br />

loro trattamento differenziato ( 31 ). L’autorizzazione ministeriale è necessaria<br />

solo nel caso siano costituite classi diverse, al fine di valutare la correttezza<br />

dei criteri di formazione. La legittimazione esclusiva del commissario<br />

in materia di proposizione dell’atto, nonché il controllo sulla classificazione<br />

dei creditori, che è svolto unicamente dall’autorità amministrativa, suscita<br />

( 29 ) Ved. G. Alessi, op. cit., pag. 24.<br />

( 30 ) Ved. M Fabiani eM.Ferro, Dai tribunali ai ministeri: prove generali di degiurisdizionalizzazione<br />

della gestione delle crisi d’impresa, inIl Fallim., 2004, II, pag. 132.<br />

( 31 ) Nonché la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi forma<br />

tecnica, in termini di scadenza, di tassi d’interesse e presenza di eventuali garanzie reali e<br />

personali; in particolare, può essere prevista l’attribuzione ai creditori di azioni o quote, ovvero<br />

di obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari o titoli di debito.

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