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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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322<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

rifica dei crediti e nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il credito deve<br />

risultare da atto (diverso dalle scritture contabili del creditore in quanto non<br />

aventi rilevanza probatoria nei confronti del curatore) avente data certa anteriore<br />

all’apertura della procedura concorsuale e a tal fine è insufficiente il timbro<br />

postale apposto sulla parte esterna del modulo prestampato, costituente il<br />

retro delle pattuizioni, e riservata all’intestazione, in quanto la unica valenza<br />

che può essere attribuita alla timbratura de quo è quella di provare in modo<br />

certo la fisica esistenza del modulo cartolare, mentre è necessario provare che<br />

il modulo cartolare sia stato riempito e sottoscritto con quel determinato contenuto<br />

in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale ed una tale<br />

prova incombe al creditore che avanza pretese nei confronti del fallimento e<br />

non già a chi (curatore) contesta che il timbro postale così apposto costituisca<br />

un fatto equipollente ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. Del tutto inidonei al fine<br />

della data certa, poi, sono il timbro in ‘corso particolare’ ovvero la corrispondenza<br />

in ‘autoprestazione’ (nella specie il credito dell’opponente è stato rigettato<br />

in quanto la documentazione offerta non presentava quegli elementi idonei<br />

ad integrare ‘un altro fatto che stabilisca in modo certo l’anteriorità della<br />

formazione del documento’ ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. e inoltre le scritture<br />

contabili dell’opponente, delle quali è stata dichiarata la non utilizzabilità nei<br />

confronti del curatore ai sensi dell’art. 2710 cod. civ., erano in ogni caso inopponibili<br />

in quanto recavano la vidimazione di chiusura successiva alla dichiarazione<br />

di fallimento) ( 5 ).<br />

2624 cod. civ. nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 61/2002); d) un credito in prededuzione<br />

per spese relative alla proposta istanza di fallimento (credito escluso in sede di verifica in<br />

conseguenza dell’esclusione dei crediti principali cui esso accedeva).<br />

Nel costituirsi in giudizio il fallimento ha chiesto il rigetto dell’opposizione e la conferma<br />

del provvedimento del Giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo. Inoltre, il fallimento<br />

ha svolto azione riconvenzionale per far valere, nel caso deciso dalla sentenza sub I,<br />

l’inefficacia e la revoca ex artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fallim. della costituzione di pegno e<br />

della fideiussione, nonché in via subordinata la nullità del mutuo; nel caso deciso dalla sentenza<br />

sub II, l’inefficacia e la revoca ex artt. 2901 cod. civ., 64 e 66 legge fallim. della fideiussione,<br />

nonché l’inefficacia, invalidità ed inopponibilità della stessa ai sensi degli artt. 2384 e<br />

2384 bis cod. civ., come pure la nullità ex art. 1418 cod. civ. del negozio di garanzia per avallo<br />

di cambiali agrarie.<br />

Le sentenze hanno rigettato le opposizioni degli istituti di credito, integralmente nel caso<br />

deciso dalla sentenza sub I, per la quasi totalità nel caso deciso dalla sentenza sub II, per la<br />

mancanza di data certa della documentazione prodotta dagli opponenti a sostegno delle pretese<br />

fatte valere (sul punto, in particolare, le sentenze offrono una motivazione articolata con<br />

ampi riferimenti giurisprudenziali), nonché (sentenza sub I) per insussistenza della garanzia<br />

pignoratizia a causa della insufficiente indicazione del credito garantito, nonché (sentenza<br />

sub II) per la nullità del negozio di garanzia in quanto posto in essere in violazione dell’art.

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