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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 295<br />

la cessione in via congiunta del 54,59% delle azioni del capitale sociale di<br />

S.E.P. s.p.a.; l’accertamento e la dichiarazione del diritto di Edizione Holding<br />

s.p.a. di esercitare la prelazione di cui all’art. 7 sulle azioni oggetto dell’indicato<br />

accordo, nonché «preso atto, altresì, che Edizione Holding s.p.a.<br />

qui offre di pagare il prezzo... emettere lodo condizionale che dichiari l’obbligo<br />

dei signori Renè Ferdinando Caovilla, Ivano Beggio e Giuseppe Stefanel,<br />

nonché delle società EGP s.r.l., Gedit s.r.l. e SIMOD s.p.a., di intestare<br />

e consegnare le predette azioni ad Edizione Holding s.p.a. in proporzione<br />

alla partecipazione azionaria dalla stessa detenuta in SEP, nonché per<br />

le ulteriori azioni che – all’esito della denuntiatio – dovessero rimanere<br />

inoptate dagli altri soci SEP; intestazione e consegna subordinate al previo<br />

pagamento da parte della qui concludente del prezzo dovuto ai convenuti,<br />

nell’importo e nei termini previsti dal suindicato accordo di vendita e quali<br />

risultanti all’esito dell’istruttoria»;<br />

quisto della proprietà del titolo è sufficiente il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato,<br />

secondo la regola generale di cui all’art. 1376 cod. civ.; in particolare, l’iscrizione nel<br />

libro dei soci è necessaria a dimostrare la qualità di socio anche nel rapporto con la società ed ha,<br />

perciò, una funzione meramente certificativa ed esecutiva»; anche se – quanto meno in obiter<br />

dictum (ma secondo dottrina autorevole gli obiter dicta non devono essere sottovalutati perché<br />

preparano le future rationes decidendi) – non mancano voci apparentemente discordanti:<br />

cfr. Cassazione, 19 febbraio 1999, n. 1410, in Banca, borsa, tit. credito, 2001, II, 156, con nota<br />

di Tucci, secondo cui «l’art. 2022 cod. civ., che prescrive, per l’esecuzione del trasferimento dei<br />

titoli nominativi – ivi compresi quelli azionari di società – l’annotazione del nome dell’acquirente<br />

sul titolo, è norma inderogabile (la cui violazione comporta nullità del trasferimento) ed applicabile<br />

anche ai trasferimenti mortis causa».<br />

( 3-4 ) In generale, sui limiti dei poteri che ex art. 676 cod. proc. civ. possono essere attribuiti<br />

al custode dei beni assoggettati a sequestro v. Cassazione, 30 maggio 2000, n. 7147, in<br />

Giust. civ., 2001, I, 215, secondo cui «il custode di beni sottoposti a sequestro (nella specie,<br />

sequestro conservativo in sede penale) ha una funzione limitata alla conservazione e all’amministrazione<br />

di tali beni, in relazione alla quale gli va riconosciuta la legittimazione processuale<br />

attiva e passiva, come rappresentante di ufficio di un patrimonio separato, esclusivamente rispetto<br />

alle azioni relative alla medesima funzione; ne consegue che il custode di beni sottoposti a<br />

sequestro conservativo in sede penale non è legittimato a proporre opposizione avverso la sentenza<br />

dichiarativa del fallimento della società i cui beni sono oggetto del sequestro, atteso che<br />

tale attività esula dai poteri del custode giudiziario e compete invece alla società fallita e al<br />

suo legale rappresentante, a nulla rilevando che ad abilitare il custode a tale opposizione sia stato<br />

il giudice del procedimento penale nel quale era stato disposto il sequestro conservativo, atteso<br />

che un tale provvedimento non è idoneo ad attribuire al custode poteri che, esorbitando dai limiti<br />

della sua funzione, determinerebbero una indebita invasione dell’area riservata ad altri soggetti».<br />

Sui poteri che possono attribuirsi al custode di azioni o quote di società assoggettate a<br />

sequestro v. recentemente Tribunale di Firenze, 13 settembre 2000,in Foro it., Rep. 2002, Società,<br />

n. 627: «il diritto di voto in assemblea e l’esercizio degli altri diritti societari possono essere<br />

attribuiti al custode giudiziario dal giudice istruttore che ha emesso il provvedimento di nomina»;<br />

Cassazione, 26 maggio 2000, n. 6957, Giur. it., 2000, 2309, «la quota di partecipazione

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