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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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302<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

do), che avrebbe portato alla restituzione del bene, stante anche il carattere<br />

reale della clausola statutaria.<br />

Quanto al periculum in mora, faceva presente che era stato pubblicato<br />

sulla Gazzetta Ufficiale un avviso di convocazione dell’assemblea S.E.P.<br />

s.p.a. con all’ordine del giorno la proposta di abolizione del diritto di prelazione;<br />

una volta che questa fosse stata approvata, sarebbe stato rimosso<br />

l’unico ostacolo che si frapponeva alla girata delle azioni, vanificazioni, così,<br />

l’esito dell’arbitrato promosso e lasciato alla ricorrente l’alternativa tra rimanere<br />

socio di minoranza ovvero cedere la propria quota ad un prezzo penalizzante<br />

(questo era stato fissato in euro 13,389 ai sensi dell’art. 2437 ter<br />

cod. civ., a fronte di euro 23,50 dell’accordo con Caltagirone).<br />

Con decreto emesso inaudita altera parte il 26 ottobre 2005 il giudice<br />

delegato accoglieva il ricorso (delle motivazioni di tale provvedimento, riprese<br />

nella successiva ordinanza, si darà conto nell’esame di questa), fissando<br />

per il prosieguo l’udienza del 10 novembre 2005, nella quale si costituivano<br />

Simod s.p.a., da un lato, e Renè Fernando Caovilla, E.G.P. s.r.l., Ivano<br />

Beggio, Gedit s.r.l., Giuseppe Stefanel, dall’altro (del contenuto di tali difese<br />

verrà dato conto esaminando gli odierni reclami, che contengono e ampliano<br />

quanto dedotto in precedenza).<br />

Con ordinanza in data 30 novembre 2005 il giudice confermava il precedente<br />

decreto.<br />

Innanzi tutto rilevava l’ammissibilità del sequestro, visto che la controversia<br />

riguardava la proprietà delle azioni di S.E.P. s.p.a. e che dalle domande<br />

così come prospettate dalla ricorrente, se accolte, sarebbe conseguita<br />

non solo la pronuncia sulla proprietà delle azioni, ma anche la condanna<br />

alla consegna, stante il carattere reale della prelazione statutariamente prevista.<br />

Venendo al fummus, partendo dal dato testuale dell’art. 7, il giudice rilevava<br />

che la prelazione e la relativa denuncia non presupponevano la già<br />

intervenuta alienazione né che fosse assunto un obbligo in tale senso in<br />

via preliminare poiché nulla diceva l’articolo su quale potesse essere lo strumento<br />

impiegato dai soci per trasferire le proprie azioni, salvo poi verificare<br />

in concreto l’idoneità di questo per eludere la prelazione.<br />

Occorreva, invece, portare a conoscenza degli altri soci non già l’astratta<br />

intenzione di vendere, ma i termini precisi della vicenda programmata (il<br />

contenuto della denuntiatio doveva, infatti, assumere la consistenza di<br />

una proposta contrattuale).<br />

Quanto alla sussistenza dell’accordo, il giudice, premettendo che dello<br />

stesso non si conoscevano i contenuti, non avendo i resistenti prodotto alcunché<br />

(né era sostenibile che alla denuntiatio ostasse il vincolo di riservatezza<br />

assunto nei confronti del terzo, come questi avevano sostenuto), affermava<br />

come non potesse ritenersi la piena assimilazione tra gli effetti di un<br />

preliminare bilaterale e quelli connessi a reciproche opzioni di pur (acqui-

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