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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 309<br />

di un’altra società del gruppo, implichino un illecito depauperamento della<br />

società che ha prestato la garanzia) con il piano del diritto fallimentare, per<br />

il quale si tratta di stabilire se una garanzia, prestata senza corrispettivo,<br />

debba essere in ogni caso revocata, o possa esserlo solo quando il creditore<br />

era in mala fede, perché consapevole di ricevere la fideiussione, il pegno o<br />

l’ipoteca da un soggetto insolvente.<br />

15.1.1. Sul piano del diritto societario mi pare logico guardare ai vantaggi,<br />

anche indiretti, che il garante può ricevere dal finanziamento, in vista<br />

del quale concede una garanzia.<br />

Da tale angolo visuale, infatti, la situazione si presenta in termini molto<br />

diversi, a seconda che la fideiussione o l’ipoteca venga rilasciata – a favore<br />

di una società del gruppo – da una controllante (la holding di vertice o una<br />

holding intermedia), oppure da una società pari o sotto-ordinata (una «sorella»,<br />

una «cugina» o una «nipote»):<br />

a) nella prima ipotesi (di parentela ascendente per linea retta), la società,<br />

che presta la garanzia senza corrispettivo, ha uno specifico interesse a far<br />

superare la crisi o ad incrementare l’attività dell’impresa finanziata, giacché<br />

in entrambi i casi aumenta – in maniera diretta o indiretta – il valore della<br />

partecipazione detenuta nel portafoglio;<br />

b) nella seconda ipotesi (di parentela, per così dire, collaterale), il rilascio<br />

della garanzia può danneggiare la società che la concede, e la cosa<br />

può essere particolarmente grave, se vi sono soci di minoranza, esterni al<br />

gruppo, i quali si vedono esposti ad un’alea, senza ricavarne alcuna contropartita.<br />

15.1.2. Il problema assume contorni molto diversi, se lo si guarda dal<br />

punto di vista dell’esercizio delle revocatorie: come s’è detto, infatti, qui<br />

non si tratta di decidere se l’atto può essere impugnato, oppure no (anche<br />

gli atti onerosi possono essere impugnati!); ma si tratta di stabilire se si<br />

può dare rilievo alla buona fede del terzo, o non se ne debba tenere alcun<br />

conto, come impone l’art. 64.<br />

Da tale angolo visuale, a me sembra decisiva la circostanza che, chi riceve<br />

con una mano la garanzia, abbia erogato con l’altra una prestazione<br />

creditizia, perché èevidente che in un simile contesto non si può parlare<br />

di un acquisto a titolo gratuito, ma ci si trova di fronte ad una serie di contrapposte<br />

prestazioni (l’erogazione del finanziamento, da un lato, il pagamento<br />

degli interessi e la concessione di garanzie, dall’altro), tenute insieme<br />

dall’esigenza di conseguire un risultato unitario (anche se le garanzie non<br />

entrano nel sinallagma contrattuale, ma sono legate alla prestazione principale<br />

da un vincolo d’accessorietà o di proporzionalità).<br />

In un simile scenario non ha senso distinguere se la garanzia proviene<br />

dalla capogruppo o da una società sotto-ordinata, perché quel che conta

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