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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 275<br />

cipi di diritto in tema di trattamento retributivo, nonché degli artt. 3 e 36<br />

Cost., 1175 e 1375 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata rilevando<br />

che, se pure non esiste nel nostro ordinamento il principio di parità di<br />

trattamento retributivo tra lavoratori svolgenti le medesime mansioni, tuttavia<br />

il datore di lavoro deve dimostrare la ragionevolezza di trattamenti dissimili<br />

e tale ragionevolezza va valutata dal giudice nel rispetto dei principi di<br />

correttezza e buona fede, onde avrebbe errato il giudice d’appello nel non<br />

tenere conto, a tal fine, del titolo del compenso elargito al dipendente che,<br />

prima del M.T. svolgeva le medesime mansioni.<br />

concordato, poiché nell’ambito di tali giudizi si è ritenuto che la legittimazione esclusiva debba<br />

essere attribuita al debitore medesimo.<br />

Al tempo stesso, nei giudizi riguardanti i beni da liquidare ovvero aventi ad oggetto le<br />

obbligazioni strettamente inerenti alle operazioni di liquidazione ed alla distribuzione delle<br />

somme realizzate in favore dei creditori, è stata ammessa solo la legittimazione passiva del<br />

liquidatore ( 3 ).<br />

Le ragioni che giustificano questa ripartizione della legittimazione processuale tra debitore<br />

concordatario e liquidatore giudiziale vengono individuate dalla giurisprudenza richiamata<br />

( 4 ) nella circostanza che il concordato con cessione di beni non incide sulla capacità processuale<br />

del debitore, il quale, pur conservando la titolarità dei beni ceduti, è privato del potere<br />

di disposizione degli stessi; potere che si trasferisce, per effetto della sentenza di<br />

omologazione del concordato, al liquidatore, il quale assume la veste di mandatario alla gestione<br />

ed alla liquidazione dei beni stessi.<br />

Il panorama giurisprudenziale si è, tuttavia, arricchito di ulteriori decisioni, con cui la<br />

Cassazione ha puntualizzato la propria posizione, pervenendo a delle conclusioni nelle quali<br />

sembra aver trovato seguito l’insegnamento proposto dalle Sezioni Unite ( 5 ).<br />

( 3 ) Le decisioni con cui la Cassazione ha espresso questa tendenza interpretativa sono state adottate nell’ambito<br />

di giudizi aventi ad oggetto la domanda diretta all’annullamento del licenziamento ed alla reintegrazione<br />

nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno, proposta dal dipendente dell’impresa ceduta; ovvero, e più<br />

in generale, la domanda concernente l’accertamento dei diritti vantati dal lavoratore nei confronti del datore di<br />

lavoro; ovvero, infine, la domanda inerente la verifica di crediti nei confronti del debitore concordatario derivanti<br />

da esecuzione di lodo arbitrale. Per un esame della casistica giurisprudenziale in cui trova espressione l’orientamento<br />

segnalato si veda Cassazione, 19 febbraio 1991, n. 1735, in Dir. fall., 1991, II, 778; Cassazione, 23 agosto<br />

1991, n. 9073, in Fallimento, 1992, 134; Cassazione, 30 ottobre 1991, n. 11542, in Dir. fall., 1992, II, 774; Cassazione,<br />

6 aprile 1995, n. 4033, in Fallimento, 1996, 117; Cassazione, 10 settembre 1999, n. 9663, in Fallimento,<br />

2000, 768; Cassazione, 27 ottobre 2000, n. 14206, in Giust. civ. Mass., 2000, 2193. La Corte Suprema, con una<br />

recente pronuncia, perviene alla conclusione di dover escludere la legittimazione passiva del liquidatore nell’ambito<br />

delle controversie aventi ad oggetto le fattispecie sopra indicate, trattandosi di giudizi vertenti su pretese<br />

creditorie che esulano dall’ambito delle obbligazioni strettamente inerenti alle operazioni di liquidazione, fatta<br />

salva, comunque, per il liquidatore medesimo la possibilità di provare che la domanda cui intende resistere influisca<br />

sulla posizione degli altri creditori e, in generale, sulle operazioni di liquidazione e riparto: in tal senso<br />

Cassazione, 19 novembre 2001, n. 14472, in Fallimento, 2002, 836, con nota di Catallozzi, Ancora sulla legittimazione<br />

passiva del liquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni.<br />

( 4 ) Come già evidenziato da Cassazione, Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779, cit.<br />

( 5 ) Sempre Cassazione, Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779, cit.

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