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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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314<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

norma in esame contiene un’implicita esenzione per gli intermediari e per i<br />

gestori delle procedure previste nella prima parte dell’enunciato; esenzione<br />

che si somma a quelle già previste dalle vigenti disposizioni, in modo da coprire<br />

tutti gli spazi eventualmente lasciati liberi dalle discipline di settore.<br />

17.1. Quanto precede, oltre alle accennate conseguenze applicative, ha<br />

notevoli risvolti sul piano sistematico, perché conferma l’assunto che il legislatore<br />

riconosce piena rilevanza, nel campo delle revocatorie, al concetto di<br />

«attribuzione indiretta», almeno quando il solvens s’avvale, per effettuare un<br />

pagamento, dell’opera di un intermediario specializzato.<br />

In realtà, il predetto riconoscimento (del concetto d’attribuzione indiretta)<br />

avrebbe potuto essere generalizzato: sia perché il nostro ordinamento<br />

conosceva già una serie di fattispecie, nelle quali l’azione revocatoria (o la<br />

semplice inopponibilità alla massa) si dirige contro un soggetto diverso<br />

da quello, che ha materialmente ricevuto la prestazione (basti pensare al<br />

comma 2 dell’art. 56, all’art. 68, legge fallim., o alle disposizioni in tema<br />

di factoring); sia perché il decreto legge, che conteneva la delega al Governo<br />

per una riforma organica delle procedura concorsuali, consentiva, nella materia<br />

de qua, un intervento di più ampie dimensioni.<br />

La prudenza con cui si è mosso il legislatore, tuttavia, può essere apprezzata<br />

(anche se da tempo sostengo l’esigenza di un radicale mutamento<br />

di prospettiva sul punto), perché tocca all’interprete stabilire gli esatti confini<br />

delle attribuzioni indirette, mentre l’emanazione di una norma, volta a<br />

definirne il concetto, avrebbe rischiato d’irrigidirlo, con conseguenze che<br />

non era facile prevedere.<br />

In ogni caso, la norma dota il nostro sistema concorsuale di uno strumento<br />

d’intervento, che bilancia le esenzioni previste a favore di certi intermediari,<br />

con la conseguenza di non lasciare del tutto sguarnita la massa contro<br />

gli atti solutori di maggiore importo economico.<br />

Al riguardo, giova segnalare, infine, che un analogo intervento legislativo<br />

è chiesto da tempo anche dalla dottrina formatasi in altri ordinamenti,<br />

solitamente più attenti del nostro a certi problemi di carattere sistematico.<br />

18. ... b) nei rapporti continuativi o reiterati. – La regola posta con riferimento<br />

ai rapporti continuativi o reiterati trova un antecedente concettuale<br />

nella cosiddetta «teoria del massimo scoperto», ma non ne costituisce una<br />

pura e semplice applicazione: innanzitutto, perché non contiene un’ulteriore<br />

ipotesi di revoca, che si affianca a quelle previste dall’art. 67, ma si limita<br />

a precisare quali siano gli effetti delle impugnative, che trovano in altre norme<br />

il proprio fondamento; e, poi, perché non si applica solo alle rimesse su<br />

conti correnti bancari, ma anche agli ordinari rapporti di fornitura.<br />

Su questi temi mi sono già intrattenuto nei precedenti paragrafi (al n.

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