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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 281<br />

consapevolezza che la frode in senso oggettivo (il danno) e la frode in senso<br />

soggettivo (la conoscenza del medesimo) non sono divise da un solco incolmabile,<br />

ma convergono in una valutazione complessiva della condotta tenuta<br />

dal terzo nei confronti del debitore e dei suoi creditori.<br />

8.5. Altrettanto interessante, sotto il profilo sistematico, è il tentativo di<br />

rispondere ad un ultimo quesito: se possano essere esentati dalla revocatoria<br />

gli atti compiuti in un momento in cui il piano – pur essendo ex ante astrattamente<br />

idoneo a riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa – si fosse<br />

già rilevato, in concreto, incapace di sanare il dissesto.<br />

Il problema era stato posto in sede di redazione della norma (e, ancor<br />

prima, in seno alla commissione Trevisanato), ma non è stato possibile risolverlo<br />

in maniera espressa: il mondo bancario osservava che tutti gli atti,<br />

compiuti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ritenuto<br />

degno di tutela, dovevano essere posti al riparo dall’impugnativa, se non si<br />

volevano deludere affidamenti giuridicamente fondati; gli esperti provenienti<br />

dalle file della magistratura (particolarmente numerosi nella commissione<br />

dianzi ricordata) sostenevano, invece, che ogni precisazione era inutile,<br />

giacché si doveva dare per scontata la soluzione opposta.<br />

Francamente non vedo come si possano salvare dalla revoca degli atti<br />

compiuti nella piena consapevolezza di una frode ai danni dei creditori: è<br />

vero che i finanziatori, quando rinviano l’escussione di certe pretese (riscadenzando<br />

il debito, per consentire all’impresa di salvarsi), vorrebbero vedere<br />

ripagato il proprio sacrificio con un trattamento migliore in sede esecutiva;<br />

ma è anche vero, che non ci troviamo di fronte ad una procedura, capace<br />

di creare debiti di massa, e che, pertanto, tutto deve essere negoziato<br />

(comprese le eventuali prelazioni) in sede di stipula dell’accordo.<br />

Del resto, l’inconveniente può essere superato, assumendo le consuete<br />

cautele: per un verso, le nuove provvidenze finanziarie verranno erogate dopo<br />

la costituzione di congrue garanzie, in modo da far salvi – con il consolidamento<br />

immediato delle stesse – i successivi rimborsi; per altro verso, gli<br />

eventuali trasferimenti d’immobili verranno compiuti senza alcuna anticipazione<br />

sul prezzo, in modo da poter valutare le condizioni economiche dell’alienante<br />

alla data dell’atto traslativo.<br />

9. E) Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. – Le regole dianzi esposte<br />

debbono valere, a mio sommesso avviso, anche per gli atti compiuti – ai<br />

sensi della lettera e) della norma in esame – «in esecuzione del concordato<br />

preventivo, [dell’amministrazione controllata,] nonché dell’accordo omologato<br />

ai sensi dell’art. 182-bis».<br />

Su quest’ultimo istituto conviene spendere, tuttavia, qualche altra parola.

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