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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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478<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del comma 3 del presente articolo, sono impartite<br />

le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si<br />

provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della<br />

definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.».<br />

Nota all’art. 109:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 119 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 119 (Decreto di chiusura). – La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto<br />

motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle<br />

forme prescritte nell’art. 17.<br />

Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 4), prima<br />

dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato<br />

dei creditori ed il fallito.<br />

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a<br />

norma dell’art. 26.<br />

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono<br />

impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione.<br />

Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca<br />

del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.».<br />

Art. 110.<br />

Modifiche all’articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito dai<br />

seguenti:<br />

«Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono<br />

essere proseguite.<br />

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta<br />

dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.<br />

Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova<br />

scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 del cod. proc. civ..».<br />

Nota all’art. 110:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 120 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 120 (Effetti della chiusura). – Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul<br />

patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento.<br />

Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono<br />

essere proseguite.<br />

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non<br />

soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e<br />

seguenti.<br />

Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova<br />

scritta per gli effetti di cui all’art. 634 del codice di procedura civile.».<br />

Art. 111.<br />

Modifiche all’articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 2, le parole: «non soggetta a gravame» sono soppresse;<br />

b) al comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente:

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