19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Parte II - Giurisprudenza 281<br />

altri dipendenti svolgenti le medesime mansioni (v., tra le altre, Cass. n.<br />

5649 del 1988 RV 460195 e n. 5233 del 1987, RV 453827).<br />

Pertanto, la mera attribuzione di un trattamento retributivo superiore a<br />

parità di mansioni non potrebbe giammai fondare, di per sé, il diritto di<br />

altri lavoratori al medesimo, superiore compenso, ma, in totale assenza di<br />

apprezzabili e giustificate motivazioni di dette differenze, potrebbe essere<br />

sintomatica di un comportamento illegittimo del datore di lavoro, discriminatorio,<br />

in violazione dei criteri di correttezza e buona fede, nei confronti<br />

gestione liquidatoria e rappresentante degli interessi della massa, è suggerita dalla natura di<br />

queste controversie, in quanto idonee ad incidere sulla posizione degli altri creditori – potendo<br />

determinare la diminuzione della garanzia dei loro crediti per effetto dell’incremento<br />

quantitativo o qualitativo dei debiti – ed a condizionare, di conseguenza, le attività di liquidazione<br />

e distribuzione del ricavato ( 18 ).<br />

Sotto tale profilo, ed alla luce delle argomentazioni esposte, la sentenza che si annota non<br />

convince, non tanto per aver ribadito che, in assenza di un’espressa previsione legislativa, permane<br />

in capo al debitore concordatario la legittimazione passiva nei giudizi per la verifica dei<br />

crediti, quanto, piuttosto, per aver addirittura escluso la possibilità di configurare l’instaurazione<br />

di un litisconsorzio necessario tra il debitore concordatario ed il liquidatore fin dal primo<br />

grado, soprattutto considerando che l’accertamento del diritto di credito, oggetto della<br />

controversia su cui è intervenuta la Corte con la decisione in esame, è funzionale, come<br />

già evidenziato, al suo completo adempimento.<br />

Appare, altresì, contestabile la posizione assunta da quella parte della dottrina e della<br />

giurisprudenza, alla quale si richiama la pronuncia in esame, che, pur negando al liquidatore<br />

la legittimazione passiva nell’ambito delle controversie in cui si faccia valere una pretesa creditoria,<br />

riconosce, tuttavia, l’ammissibilità di un suo intervento ad adiuvandum.<br />

Non si può, infatti, non notare in questa prospettiva una certa contraddittorietà, in quanto,<br />

se si ammette la configurabilità di un interesse processualmente rilevante del liquidatore<br />

ad intervenire nel processo, è difficile ritenere che questo stesso interesse non giustifichi il suo<br />

diritto ad essere parte necessaria del giudizio medesimo ( 19 ).<br />

La Suprema Corte, nella fattispecie decisa dalla sentenza in commento, nonostante il rigorismo<br />

iniziale del suo ragionamento, sembra accorgersi della sussistenza di un interesse del<br />

liquidatore a partecipare al giudizio.<br />

( 18 ) Così, pure, motiva Tarzia, Accertamento dei crediti nel concordato preventivo con cessione dei beni, cit.,<br />

1861, il quale ravvisa la legittimazione passiva del liquidatore nella strumentalità dell’accertamento dei crediti<br />

controversi rispetto al riparto del ricavo della liquidazione, ammettendo comunque una facoltà di intervento<br />

per il debitore.<br />

( 19 ) Sull’ammissibilità di un intervento in giudizio del liquidatore, in dottrina, Ragusa Maggiore, Istituzioni<br />

di diritto fallimentare, Padova, 1994, 661; Landolfi, Il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo mediante<br />

cessione dei beni, cit., 926; Mazzocca, Manuale di diritto fallimentare, cit., 567; Satta, Diritto fallimentare,<br />

cit., 474; in giurisprudenza, Cassazione, 12 gennaio 1988, n. 137, in Fallimento, 1988, 646, con nota di Ruggeri,<br />

Capacità processuale del debitore, del commissario giudiziale e del liquidatore nel concordato preventivo, cit.;<br />

Cassazione, 30 ottobre 1991, n. 11542, cit., Cassazione, 6 aprile 1995, n. 4033, cit.; nella giurisprudenza di merito,<br />

va segnalato Tribunale Milano, 10 luglio 1987, cit., 247 con nota di Tarzia, op. cit.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!