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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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446<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

lità del ricorrente e l’elezione del domicilio in un comune sito nel circondano del tribunale<br />

competente; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi<br />

di diritto su cui si basa il reclamo e le relative conclusioni; l’indicazione specifica, a<br />

pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti<br />

prodotti.<br />

Il presidente del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione<br />

delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica<br />

al curatore ed ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.<br />

Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non più di<br />

venti; il resistente, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata, deposita memoria difensiva<br />

contenente l’indicazione dei documenti prodotti.<br />

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli interessati che intendono<br />

intervenire nel giudizio.<br />

Nel corso dell’udienza il collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati,<br />

assume, anche d’ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando<br />

uno dei suoi componenti.<br />

Entro trenta giorni dall’udienza di convocazione delle parti, il collegio provvede con decreto<br />

motivato con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.».<br />

Art. 24.<br />

Sostituzione dell’articolo 27 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 27 (Nomina del curatore). – Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o<br />

in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.».<br />

Art. 25.<br />

Sostituzione dell’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). – Possono essere chiamati a svolgere le<br />

funzioni di curatore:<br />

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;<br />

b) studi professionali associati o societàtra professionisti, sempre che i soci delle<br />

stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione<br />

dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;<br />

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società<br />

per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei<br />

loro confronti dichiarazione di fallimento.<br />

Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini<br />

del curatore.<br />

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado<br />

del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due<br />

anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi<br />

con il fallimento.».<br />

Art. 26.<br />

Modifiche all’articolo 29 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 29, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «comunicare»<br />

è sostituita dalle seguenti: «far pervenire».

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