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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 389<br />

4), è designato dal Presidente del Tribunale, quando il debitore è una società<br />

per azioni o in accomandita per azioni. Il nominativo sarà scelto fra<br />

i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori contabili (art. 2501-sexies comma<br />

3 che richiama l’art. 2409 bis cod. civ.). Se invece si tratta di società quotata<br />

in borsa, dovrà essere designata una società di revisione iscritta nell’apposito<br />

albo (art. 2501 sexies comma 3). Quanto alle responsabilità dell’esperto,<br />

si rammenta che in base all’art. 2501 sexies esso risponde dei danni causati<br />

ai terzi ed ai soci, e che sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 64<br />

del cod. proc. civ. La natura professionale dell’esperto, la nomina da parte<br />

del Presidente del Tribunale e la responsabilità per il danno susseguente,<br />

sono fattori che dovrebbero rendere più difficoltoso confezionare piani privi<br />

di serietà. È noto tuttavia che le recenti esperienze italiane ed estere, impongono<br />

cautela. La situazione peggiora nel caso di ditte individuali, società<br />

personali ed srl in quanto, in tali casi, l’esperto sarà nominato dall’imprenditore.<br />

Ritengo, sulla scorta di nozioni già anticipate, che i documenti che formano<br />

il piano siano, essenzialmente, quattro: piano industriale, budget<br />

economico, budget patrimoniale, tavole analitiche del cash flow previsto.<br />

Il piano industriale è alla base degli altri documenti e l’esperto dovrà avere<br />

particolare cura di verificarne la sua fattibilità e la congruenza derivativa<br />

dei budget e documenti contabili d’accompagnamento. Stante l’applicazione<br />

analogica della normativa delle fusioni, del tipo MLBO, sarannoi<br />

criteri sviluppati dalla dottrina giuridica commercialistica ( 17 ) in fatto di<br />

orizzonte temporale del piano che dovrà essere correlato ai tempi occorrenti<br />

per il riequilibrio finanziario. Pertanto l’esercitazione previsionale<br />

dovrà spingersi in avanti nel tempo tanto quanto necessario a dimostrare<br />

che la società riusciràa conseguire l’equilibrio fra entrate ed uscite monetarie<br />

così come documentato dai cash flow previsionali ed in particolare<br />

dal cash flow operativo che fornisce la misura delle risorse generate dalla<br />

gestione reddituale e da quella del capitale circolante commerciale (v. prospetto).<br />

Il modello di rappresentazione dei flussi di cassa, riprodotto nel<br />

prospetto (infra) èmolto utile e raccomandato da autorevole letteratura<br />

finanziaria ( 18 ). Esso classifica i fatti gestionali in due grandi aree: quella<br />

operativa (A) e quella finanziaria (B). I fattori che determinano la produzione<br />

dei flussi dipendono, in ultima analisi, dalla fase economica che l’impresa<br />

attraversa (espansione, recessione, maturità ecc.,). Nel caso di ri-<br />

( 17 ) Tamburini M., Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti A., <strong>Cedam</strong>,<br />

2005, vol. IV, pag. 2530.<br />

( 18 ) Penman S.H., Financial statement analysis and security valuation, McGrawHill-Irwin,<br />

2004; Palepu-Healy-Bernard, Business analysis & valuation, Thomson, 5-24, 2004;<br />

Bertoneche-Knight, Financial performance, Butterworth Heinemann, 2001.

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