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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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272<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

svariate e personali ragioni; che l’attività disimpegnata dal M.T. in qualità di<br />

amministratore fosse usurante o esorbitante rispetto ai limiti tollerabili;<br />

infine che la F. Soc. coop. a r.l. avesse assunto l’impegno di remunerare<br />

la suddetta attività dopo la cessazione del rapporto di lavoro, dovendosi<br />

perciò ritenere che, una volta cessato quest’ultimo e quindi la legittimazione<br />

passiva della F. Soc. coop. a r.l. le pretese fondate su prestazioni rese alle<br />

singole società del gruppo dovessero essere fatte valere nei confronti<br />

delle effettive beneficiarie.<br />

Avverso tale sentenza M.T. propone ricorso per cassazione; resiste con<br />

controricorso la liquidazione giudiziale dei beni ceduti dalla F. Soc. coop. a<br />

r.l. Entrambe le parti hanno depositato memoria.<br />

Diritto –Èinnanzitutto da rilevare che la liquidazione giudiziale nel<br />

controricorso ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso nei<br />

propri confronti, rilevando che il suddetto ricorso non le era stato notificato<br />

entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, sentenza che,<br />

pertanto, sarebbe passata in giudicato nei suoi confronti, atteso che, trattandosi<br />

di sentenza resa in cause scindibili, sarebbe applicabile alla fattispecie<br />

l’art. 332 c.p.c. e non il precedente art. 331.<br />

E’ altresì da rilevare che nella memoria illustrativa depositata ai sensi<br />

dell’art. 378 c.p.c. il ricorrente deduce l’infondatezza della eccepita inammissibilità<br />

del ricorso nei confronti della liquidazione giudiziale, sottolineando<br />

che nell’ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni ai<br />

creditori la legittimazione passiva nei giudizi promossi dai lavoratori per<br />

diritti vantati nei confronti dell’impresa datrice di lavoro in concordato preventivo<br />

spetta esclusivamente a quest’ultima, mentre il liquidatore giudiziale<br />

è legittimato soltanto nelle controversie che influiscono sulle operazioni<br />

di liquidazione e sul riparto del ricavato, onde il controricorso presentato<br />

dalla liquidazione giudiziale dovrebbe essere dichiarato inammissibile,<br />

non avendo quest’ultima legittimazione processuale nel presente giudizio.<br />

affronta la questione inerente all’ipotesi in cui, nell’ambito di tali giudizi, al liquidatore intervenuto<br />

per sostenere le ragioni del debitore concordatario, non sia stato notificato il ricorso<br />

per Cassazione.<br />

Dal tenore della sentenza sembrerebbe che il liquidatore sia intervenuto nella fase di appello.<br />

Nel caso di specie, quindi, i giudici di legittimità riconoscono che, determinando l’intervento<br />

ad adiuvandum del liquidatore una fattispecie di causa inscindibile, sia configurabile un<br />

litisconsorzio processuale nei successivi gradi del processo, con conseguente applicazione del<br />

disposto di cui all’art. 331 cod. proc. civ., a norma del quale deve essere ordinata l’integrazione<br />

del contraddittorio nei confronti del liquidatore pretermesso, per consentirne la partecipazione<br />

al giudizio di legittimità.

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