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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 329<br />

lo in un momento successivo alla proposizione stessa, per conforme giurisprudenza<br />

di legittimità la mancanza di autorizzazione, al momento della<br />

formulazione della domanda, genera una mera irregolarità sanabile con l’ottenimento<br />

e la produzione della autorizzazione prima della pronuncia della<br />

sentenza (ex plurimis Cassazione, 27 marzo 2003, n. 4555; Cassazione, 20<br />

settembre 2002, n. 13764; Cassazione, 15 maggio 1997, n. 4310).<br />

Le relative eccezioni devono quindi essere rigettate.<br />

III. Venendo alla disamina del merito della domanda, la banca ha chiesto<br />

la ammissione della somma di A 2.519.227,60 asseritamente dovuti per<br />

debito derivante da mutuo effettuato in pool con la BNL Ferrara, in via privilegiata,<br />

essendo il credito garantito dalla costituzione di pegno su titoli per<br />

la somma di A 619.748,27 in forza di contratto di pegno sottoscritto in data<br />

13 settembre 1999. L’intero credito della banca è stato ammesso dalla procedura<br />

in via chirografaria: la opposizione verte dunque sulla esistenza della<br />

causa di privilegio.<br />

Nonostante la banca abbia chiesto la insinuazione in via privilegiata per<br />

la intera somma di A 2.519.227,60, è chiaro che l’eventuale accoglimento<br />

della opposizione comporterebbe la ammissione in privilegio per la minore<br />

somma di A 619.748,27 ovvero per il valore di titoli dati in pegno, essendo il<br />

credito per la residua somma privo di alcuna causa di prelazione.<br />

Ritiene però il collegio che la banca non abbia fornito la prova della valida<br />

costituzione di pegno.<br />

Come per tutti i negozi volontari istitutivi di garanzia del credito rafforzative<br />

della generica garanzia patrimoniale, il legislatore, sia a tutela della<br />

parte debitrice che degli altri creditori, ha previsto per la costituzione del<br />

pegno su beni mobili requisiti formali di particolare rigore. In particolare<br />

il pegno, qualora inerisca crediti eccedenti la somma di A 2,58, deve essere<br />

stipulato con atto scritto avente data certa, che contenga sufficiente indicazione<br />

del credito garantito e della cosa data in pegno.<br />

Ai fini della sufficiente indicazione del credito garantito non è richiesto<br />

che esso risulti specificato in tutti i suoi elementi costituitivi ma che siano<br />

presenti elementi idonei a identificare con certezza e senza ombra di dubbio<br />

il credito (Cassazione, 91/7794); per contro il requisito, previsto a pena di<br />

nullità dalla legge, non è soddisfatto che l’oggetto della garanzia sia determinabile<br />

solo con l’ausilio di dati esteriori e quinti non siano in alcun modo<br />

individuabili sulla scorta di collegamenti indicati nella scrittura stessa (Cassazione,<br />

95/7163). Per esempio se l’atto fa solo riferimento al conto corrente<br />

bancario del debitore, a nulla vale la produzione in giudizio del libro fidi,<br />

pur se autenticato regolarmente (Cassazione, 96/9727).<br />

Nel caso de quo l’atto costitutivo di pegno, integrato da un modulo prestampato<br />

e predisposto dalla banca e successivamente compilato, reca la indicazione,<br />

quale credito garantito del «mutuo ipotecario di lire 5.000.000.000<br />

in pool durata dieci anni, rate semestrali», e quale oggetto del pegno «titoli di

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