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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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316<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

ste l’intuitus personae, essendo (e dovendo essere) indifferente (terzo o socio)<br />

il soggetto a cui vendere.<br />

Qualora si voglia dar valore a tale profilo, non si deve introdurre la clausola<br />

di prelazione o, se introdotta, la si deve togliere. E gli attuali reclamanti,<br />

disponendo della necessaria maggioranza, avrebbero potuto farlo.<br />

Lo stesso risultato non può, per conto, essere ottenuto impegnandosi a<br />

vendere nella vigenza della clausola di prelazione senza effettuare la denuntiatio<br />

e, con ciò, violando la clausola stessa.<br />

Altro argomento che viene speso dai reclamanti è che, aderendo alla tesi<br />

della reclamata, l’acquisto da parte del prelazionario non avverrebbe a parità<br />

di condizioni (si sostiene che, mentre il socio prelazionario manifesta la<br />

volontà di acquistare le azioni, il terzo si riserva unicamente la facoltà di manifestare<br />

in futuro, se lo vorrà, l’intenzione di acquistare).<br />

L’obiezione non coglie nel segno: è, infatti, evidente che il soggetto prelazionante<br />

subentra nella stessa posizione del terzo, rimanendo sottoposto,<br />

qualora voglia esercitare la prelazione, alla disciplina contrattuale concordata.<br />

Premesso quanto sopra relativamente al fumus, si tratta, ora, di verificare<br />

l’ammissibilità della misura.<br />

Pur essendo la questione logicamente e giuridicamente pregiudiziale, il<br />

collegio ritiene di esaminarla ora in quanto solo lo svolgimento della vicenda<br />

di cui si discute, così come sopra tratteggiato, consente di deciderla.<br />

È interpretazione pacifica quella che ritiene passibili di sequestro giudiziario<br />

i beni che siano investiti non solo dalle tipiche azioni di rivendicazione,<br />

di reintegrazione o di manutenzione, ma anche da quelle, pur di natura<br />

personale, che, comunque, portino ad una statuizione di condanna alla restituzione<br />

o al rilascio (Cass. 28 aprile 1994 n. 4039; Cass. 19 ottobre 1993<br />

n. 10333; Cass. 3 agosto 1988 n. 4807; Cass. 15 ottobre 1986 n. 6038; Cass.<br />

13 dicembre 1985 n. 6301; Cass. 15 giugno 1981 n. 3885).<br />

I reclamanti hanno eccepito l’inammissibilità della misura, sostenendo<br />

che, anche ammessa l’efficacia reale della clausola e, quindi, la nullità e/o<br />

inefficacia (assoluta e/o relativa) del negozio concluso con il terzo (a seconda<br />

delle interpretazioni che si vogliono seguire), in ogni caso non si potrebbe<br />

avere un effetto restitutorio: infatti l’orientamento preferibile esclude<br />

che la violazione della clausola di prelazione dia diritto al riscatto dei soci<br />

pretermessi o possa trovare rimedio nell’utilizzazione dell’art. 2932 cod. civ.<br />

Il collegio conosce e condivide l’orientamento giurisprudenziale prevalente<br />

che non ammette il diritto al riscatto (Tribunale Napoli, 12 ottobre<br />

1988; Tribunale Roma, 4 maggio 1998; Tribunale Napoli, 4 giugno 1993;<br />

Tribunale Napoli, 20 febbraio 1989; Tribunale Napoli, 12 ottobre 1988).<br />

Nel caso di specie, tuttavia, non vi è motivo di ragionare termini di riscatto<br />

(diritto da esercitare nei confronti del terzo acquirente, al quale sia<br />

stata trasferita la proprietà sul bene) per la semplice ragione che le azioni<br />

di cui si discute sono ancora intestate ai reclamanti e l’effetto traslativo

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