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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 527<br />

Questa soluzione è stata ritenuta opportuna, proprio come mezzo per incentivare l’affittuario<br />

ad effettuare investimenti sull’azienda, onde rafforzarne il suo successivo interesse acquisitivo.<br />

Art. 104-ter<br />

Legge fallim.<br />

Assoluta novità, tesa a semplificare e razionalizzare la fase di liquidazione dell’attivo, è<br />

costituita dalla presente disposizione che impone al curatore di predisporre, entro sessanta<br />

giorni dalla redazione dell’inventario, il programma della liquidazione. In questo modo, a differenza<br />

da quanto previsto dalla precedente normativa, che subordinava l’apertura della fase<br />

di liquidazione al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore potrà procedere<br />

alla liquidazione dell’attivo più speditamente, indipendentemente dalla chiusura dello<br />

stato passivo.<br />

Trattandosi di un atto di gestione, il programma di liquidazione, prima di essere approvato<br />

dal giudice delegato, deve ottenere il parere favorevole vincolante del comitato dei creditori,<br />

il quale valuterà nel merito la opportunità e la convenienza delle scelte operate dal curatore.<br />

Ai noti fini semplificatori ed acceleratori, cui si ispira l’intento riformatore, è previsto un<br />

termine relativamente breve per la presentazione del programma di liquidazione (quello di<br />

sessanta giorni indispensabile al curatore per acquisire gli elementi utili sulla composizione,<br />

sul valore, e sulle possibilità di realizzo del patrimonio), nonché che la sua approvazione tiene<br />

luogo delle autorizzazioni che sarebbero necessarie per l’adozione dei singoli atti previsti nel<br />

programma medesimo.<br />

L’articolo in rassegna reca dettagliatamente il contenuto minimo del programma di<br />

liquidazione che, in particolare, deve indicare l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio<br />

dell’impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’art. 104, ovvero l’opportunità<br />

di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104<br />

bis. Viene inoltre prescritta la necessaria indicazione della sussistenza di proposte di concordato<br />

ed il loro contenuto, di azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare,<br />

delle possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti<br />

giuridici individuabili in blocco, nonché delle condizioni della vendita dei singoli<br />

cespiti.<br />

Viene attribuita al curatore la facoltà di chiedere l’autorizzazione del giudice delegato<br />

per affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo.<br />

Viene altresì previsto che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche<br />

al programma presentato.<br />

A fini acceleratori e semplificatori è stato previsto che l’approvazione del programma<br />

di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi<br />

della presente legge per l’adozione di atti o l’effettuazione di operazioni inclusi nel programma.<br />

Viene prevista la possibilità che per sopravvenute esigenze, non conosciute o conoscibili<br />

al momento della presentazione del piano, il curatore possa presentare un supplemento del<br />

piano di liquidazione. Viene stabilito ancora che prima della approvazione del programma, il<br />

curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato,<br />

sentito il comitato dei creditori, se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio<br />

all’interesse dei creditori.<br />

Infine, risponde sempre ad esigenze di speditezza e di economicità la previsione, essa pur<br />

innovativa, di una possibile c.d. derelizione di beni che, per qualsivoglia ragione vuoi per il<br />

loro modesto valore venale vuoi per il carattere di oggettiva invendibilità come nel caso di<br />

impianti fuori norma e, dunque incommerciabili, o di terreni inquinati etc.).

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