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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 349<br />

condizione ad elemento determinante per la concessione del beneficio e valutando<br />

con troppa benevolenza i presupposti oggettivi di tali procedure.<br />

Non solo, ma con riguardo alle società sièritenuto di dover addirittura<br />

prescindere dal requisito della meritevolezza per l’ammissione al concordato<br />

preventivo ed all’amministrazione controllata.<br />

Si è così pervenuti a privilegiare la composizione extra fallimentare del<br />

dissesto, specie per le imprese di non piccole dimensioni, con il ricorso alle<br />

altre procedure concorsuali, sia pure in base a diverse motivazioni, basate,<br />

talvolta, sull’opportunità di favorire la continuazione dell’impresa, tal’altra,<br />

sull’esigenza di assicurare in concreto una migliore realizzazione delle ragioni<br />

dei creditori.<br />

È avvenuto anche in questo campo quello che avviene in tutti gli altri<br />

quando il legislatore non interviene ad adeguare tempestivamente la normativa<br />

giuridica alla mutata realtà di fatto. I giudici si sono trovati di fronte a<br />

situazioni completamente nuove ed a fenomeni di dissesto di imprese aventi<br />

dimensioni del tutto estranee a quelle previste dalla legge fallim. e, quindi,<br />

alla necessità di non trascurare la tutela di interessi, quale quello alla conservazione<br />

dell’impresa medesima, sottovalutati, invece, dal legislatore del<br />

1942. Quella prassi è diventata come una via obbligata da percorrere; che<br />

non si tratti di mera disapplicazione della legge, ma di un adattamento degli<br />

istituti concorsuali alle nuove esigenze sociali ed economiche, è dimostrato<br />

dal fatto che in sede di studi per la riforma della legge fallimentare, i nuovi<br />

orientamenti sono stati recepiti e tramutati i norme di progetti di legge.<br />

5. Contrariamente alla semplicistica previsione contenuta nella relazione<br />

ministeriale, l’attuazione della legge fallim. ha invece dimostrato che i problemi<br />

connessi al fallimento delle società sono aumentati ed esigono una<br />

pronta ed adeguata soluzione. Molti dei congegni escogitati per ampliare<br />

la sfera dell’estensione del fallimento sociale non sono conformi allo spirito<br />

ed alla lettera della legge e non possono, pertanto, essere ammessi. È necessario,<br />

invece, un coraggioso intervento del legislatore per una effettiva sistemazione<br />

del diritto dell’impresa, allo scopo di evitare che le disposizioni<br />

normative degli istituti concorsuali siano inidonee a regolare certe forme<br />

di gestione economica ed a colpire la responsabilità derivante dall’esercizio<br />

dell’impresa dove essa effettivamente si annida.<br />

Non saranno più sufficienti, in sede di riforma della legge fallim., poche<br />

e schematiche norme, essendo indispensabile che il legislatore regoli, in modo<br />

completo ed organico, le vicende della società in sede concorsuale e dia<br />

una adeguata sistemazione e disciplina dei congegni in virtù dei quali il fallimento<br />

sociale può essere esteso ai soci illimitatamente responsabili, stabilendo<br />

i limiti di applicazione degli stessi ed in particolare se devono disciplinare<br />

anche le ipotesi di soci di società di capitali in via eccezionale responsabili<br />

illimitatamente dei debiti sociali.

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