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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 369<br />

creditori che non pregiudica, in alcun modo, coloro che non vi hanno aderito<br />

ed ai quali, invece, deve essere assicurato il «regolare pagamento» delle<br />

pretese vantate. La natura negoziale della fattispecie, che rimette all’autonomia<br />

dei soggetti coinvolti la gestione della crisi, si ricava dall’inopponibilità<br />

dell’accordo raggiunto ai creditori estranei e dalla previsione di una successiva<br />

omologazione da parte del tribunale ( 35 ).<br />

9. Conclusioni. – L’analisi del sistema americano di risoluzione della crisi<br />

imprenditoriale ci consente di riflettere sull’orientamento del nostro sistema<br />

concorsuale. In un’economia che si evolve velocemente, alla nascita di<br />

nuovi complessi produttivi, si associa fisiologicamente il dissesto di alcuni<br />

di essi ( 36 ). Il problema da considerare e risolvere consiste nel definire gli<br />

strumenti più idonei a fare in modo che il contesto economico risenta, il<br />

meno possibile, del verificarsi di tali inefficienze. Lo sviluppo dell’economia<br />

e dei mercati ha portato il legislatore italiano a comprendere che l’obiettivo<br />

da perseguire non consiste nella disgregazione dei complessi industriali,<br />

bensì nella conservazione, per quanto sia possibile, dell’unità produttiva.<br />

L’ordinamento fallimentare deve riuscire a garantire interventi spediti e mirati.<br />

Il nucleo centrale della legislazione in materia di crisi d’impresa deve<br />

spostarsi dalla tradizionale regolamentazione degli effetti dell’insolvenza alla<br />

predisposizione di strumenti di prevenzione, attraverso i quali, sia possibile<br />

garantire il contemperamento degli interessi principali coinvolti, cioè la<br />

tutela del credito e la conservazione delle organizzazioni produttive risanabili<br />

( 37 ). Inoltre, è necessario assicurare un miglior bilanciamento tra le<br />

istanze di autonomia negoziale delle parti e le esigenze di salvaguardia<br />

del ruolo dell’autorità giudiziaria.<br />

L’esempio fornito dall’ordinamento americano mostra di dotare le procedure<br />

concorsuali della flessibilità ed elasticità propria degli accordi stragiudiziali<br />

in un sistema di certezze e garanzie giudiziali ( 38 ). In questo modo,<br />

è possibile rendere la procedura più rapida e maggiormente adattabile alle<br />

vicende del caso concreto, evitando di imporre alle parti coinvolte tempi<br />

più lunghi e costi maggiori, grazie alla minore rigidità degli schemi seguiti.<br />

Il carattere privatistico del Chapter Eleven, fondato sulla libera negoziazione<br />

tra le parti, consente di rintracciare un rimedio che assicuri la massima<br />

( 35 ) Ved. S. Fortunato, L’incerta riforma della legge fallim., inCorr. Giur., n. 5, 2005,<br />

pag. 597.<br />

( 36 ) Ved. F. Franchi, Le procedure concorsuali tra nuove frontiere e prospettive di riforma,<br />

in questa Rivista, 2004, pag. 101.<br />

( 37 ) Ved. A. Jorio, op. cit., pag. 69.<br />

( 38 ) Ved. G. Fauceglia, La procedura di composizione concordata della crisi, in questa<br />

Rivista, 2004, pag. 1406.

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