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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 273<br />

A tale proposito è da rilevare che nella procedura concordataria non esiste<br />

una norma come l’art. 43 l. fall. che dispone la perdita per il fallito della<br />

capacità processuale, onde, secondo la giurisprudenza costante, il debitore<br />

concordatario è l’unico legittimato passivo in ordine alla verifica dei crediti<br />

dopo l’omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, sussistendo<br />

la legittimazione del liquidatore solo nei giudizi che investono lo<br />

scopo liquidatorio della procedura; parte della dottrina, tuttavia, ammette<br />

l’intervento volontario del liquidatore nei giudizi relativi alla verifica dei<br />

crediti.<br />

Escluso pertanto che il debitore perda la legittimazione processuale e/o<br />

che il liquidatore sia litisconsorte necessario del debitore nei giudizi relativi<br />

alla verifica dei crediti, e prescindendo dall’ammissibilità o meno di un intervento<br />

del suddetto liquidatore in tali giudizi, resta il fatto che nel presente<br />

processo il liquidatore è intervenuto partecipando al secondo grado di<br />

giudizio, senza che la sentenza d’appello sia stata impugnata in questa<br />

sede da alcuna delle parti per aver ammesso l’intervento e/o per non aver<br />

estromesso l’interventore.<br />

Allo stato, pertanto, il liquidatore è una parte del giudizio d’appello alla<br />

quale non risulta notificato il ricorso per cassazione ed occorre pertanto<br />

fare riferimento alla disciplina dettata dal codice di procedura agli artt.<br />

331 e 332 per le ipotesi in cui la sentenza pronunciata tra più parti non<br />

sia stata impugnata nei confronti di tutte.<br />

La problematica affrontata dalla sentenza ripercorre, seppur implicitamente, il dibattito<br />

svoltosi in seno alla giurisprudenza ed ancora attuale, in ordine al criterio di ripartizione della<br />

legittimazione passiva nella fase esecutiva del concordato preventivo con cessione dei beni,<br />

ossia nella fase della liquidazione che consegue alla sentenza di omologazione, tra il liquidatore<br />

nominato ai sensi dell’art. 182 legge fallim. ed il debitore concordatario ( 1 ).<br />

I contrasti interpretativi sorti al riguardo nell’ambito della giurisprudenza sembravano<br />

aver trovato una composizione definitiva a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite ( 2 ), le<br />

quali, premesso che nelle azioni promosse dai creditori per l’accertamento dei propri crediti<br />

la legittimazione passiva compete al debitore concordatario, che non perde la capacità processuale<br />

e conserva la titolarità dei rapporti obbligatori oggetto del concordato, ravvisano<br />

nei giudizi relativi ai beni oggetto della liquidazione ed alla distribuzione delle somme realiz-<br />

( 1 ) Il tema della legittimazione processuale, attiva e passiva, nella fase di esecuzione del concordato preventivo<br />

con cessione dei beni, è stato ampiamente esaminato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che si sono pronunciate<br />

spesso in modo non univoco in relazione alle diverse fattispecie oggetto di indagine, ora affermando la<br />

legittimazione passiva del debitore concordatario ora quella del liquidatore a seconda che si trattasse di controversie<br />

concernenti l’accertamento dei crediti concorsuali ovvero di giudizi riguardanti le attività di liquidazione<br />

dei beni ceduti. In dottrina per una esemplificazione delle fattispecie analizzate dalla giurisprudenza si veda Lo<br />

Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 1997, 563, nota 79.<br />

( 2 ) Cfr. Cassazione, Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779, in Dir. fall., 1987, II, 601.

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