19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Parte II - Giurisprudenza 401<br />

unitaria» ad elemento di una fattispecie lesiva delle controllate, il cui depauperamento<br />

la legge mira a reprimere. Unica eccezione è la normativa sul<br />

gruppo bancario (d.leg. 1 settembre 1993, n. 385), che consente alla capogruppo<br />

di perseguire l’interesse all’efficienza del gruppo (il c.d. interesse alla<br />

stabilità: art. 61, comma 4 e 98, comma 2, lett. a), con il limite di rispettare<br />

l’equilibrio finanziario gestionale di ciascuna controllata.<br />

Le considerazioni che precedono non sono smentite, anzi, sono confermate,<br />

oggi, dalla riforma del diritto della società dei capitali.<br />

L’interesse di gruppo ha acquisito giuridica rilevanza perché ha fatto ingresso<br />

nella legge delega di riforma.<br />

Nella relazione si dà atto che «la collocazione all’interno di un gruppo<br />

muta le condizioni di esercizio dell’impresa sociale...» e che «il corretto calcolo<br />

dei costi/benefici...non può non tener conto dei costi e dei benefici generali<br />

dell’appartenenza al gruppo».<br />

Ne è derivata l’introduzione:<br />

a. dell’art. 2497 ter cod. civ., che ammette la trasposizione, entro l’as-<br />

presa in forma di gruppo. È bene evidenziare che i vantaggi compensativi non possono confondersi<br />

con il principio della «compensatio lucri cum damno» (secondo cui, in virtù del richiamo<br />

operato dall’art. 2056 cod. civ. all’art. 1223 cod. civ., anche in tema di illecito aquiliano<br />

l’obbligo risarcitorio è da ritenersi estinto o ridotto nel suo oggetto, qualora in conseguenza<br />

del medesimo evento dannoso si sia prodotto un vantaggio nel patrimonio del danneggiato),<br />

il quale pure opera solo in presenza di poste compensative comparabili ovvero omogenee<br />

(nel senso che siano caratterizzate dalla medesima natura giuridica, in relazione alla<br />

fonte) e che siano conseguenze immediate e dirette del medesimo fatto illecito ( 30 ), atteso<br />

che in tema di gruppi di società il vantaggio compensativo potrà valutarsi solo sul lungo tempo,<br />

in una visione prospettica.<br />

È sostanzialmente opinione comune quella secondo cui non bastano i generici benefici<br />

derivanti dall’organizzazione di gruppo per compensare il pregiudizio conseguente al compimento<br />

di una singola operazione. Varia il modo di intendere in che cosa debba consistere la<br />

compensazione, individuata da alcuni nella ridistribuzione del saldo attivo dell’operazione tra<br />

tutte le società del gruppo, da altri in un vero e proprio indennizzo contestuale a favore della<br />

società che ha subìto il pregiudizio e, nella più recente proposta interpretativa, in una valutazione<br />

dei benefici anche non immediati, ma ragionevolmente certi, che possono derivare<br />

alla società controllata anche su piani e in ambiti diversi da quelli inerenti all’operazione imposta<br />

dalla capogruppo.<br />

Aderendo all’orientamento prospettato, le fideiussioni rilasciate da una società del gruppo<br />

a favore di altra società del medesimo gruppo non sono di per sé atti estranei all’oggetto<br />

sociale della prima, perché «preordinati ad un interesse sia pure mediato e indiretto della società,<br />

ma giuridicamente rilevante e non possono, pertanto, a causa della semplice mancanza<br />

( 30 ) C.d. unicità causale dell’evento dannoso; cfr., in tal senso, Cassazione, civ., sez. III, 15 aprile 1998, n.<br />

3807, Com. Castellavazzo c. Soc. Montedison, in Giust. civ. 1999, I, 223.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!