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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 379<br />

tunità o meno. Tuttavia, un disallineamento dell’amministratore rispetto alle<br />

posizioni del consiglio di sorveglianza può determinarne la revoca, qualora<br />

venga alterato il rapporto fiduciario ( 16 ).<br />

Ovviamente, il coinvolgimento gestionale del consiglio di sorveglianza<br />

implica, secondo quanto stabilito dal penultimo comma dell’art. 2409-terdecies,<br />

una corrispondente espansione della responsabilità dei suoi membri<br />

( 17 ), che tende ad assumere i tratti di una vera e propria responsabilità<br />

per mala gestio ( 18 ).<br />

7. Aspetti sistematici. – Sotto altro profilo, si pone un problema di coordinamento<br />

della disposizione normativa in esame con quella relativa agli organi<br />

amministrativi delegati di cui all’art. 2381, comma 3, applicabile al modello<br />

dualistico in virtù del rinvio operato dall’art. 2409-novies, comma<br />

1( 19 ). Mentre, infatti, la norma sulle competenze del consiglio di sorveglianza<br />

prevede che operazioni e piani strategici sono predisposti dal consiglio di<br />

gestione, l’art. 2381, comma 3, stabilisce che, nel caso in cui tali operazioni<br />

e piani siano oggetto di delega, il consiglio di amministrazione è tenuto ad<br />

esaminarli. Pertanto, in relazione al sistema dualistico, dalla combinazione<br />

delle suddette norme si ricava che, qualora sia attribuita agli organi delegati<br />

la competenza ad elaborare operazioni e piani strategici, il consiglio di gestione<br />

deve solo provvedere ad esaminarli ai sensi dell’art. 2381, comma 3, e<br />

al consiglio di sorveglianza può essere attribuito il potere di deliberare su di<br />

essi in forza dell’art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis). È chiaro che in<br />

queste ipotesi, per quanto non venga alterata la sequenza procedimentale<br />

del rapporto fra delegante e delegato, si impone in sostanza un intenso confronto<br />

reciproco fra tutti gli organi coinvolti.<br />

Sempre sul piano del coordinamento normativo, l’espressa previsione<br />

della possibilità di conferire al consiglio di sorveglianza un potere di ingerenza<br />

nella gestione consente di escludere senz’altro l’applicazione dell’art.<br />

2364, comma 1, n. 5) al modello dualistico, in quanto una competenza gestoria<br />

in capo all’assemblea ordinaria non si giustifica e mal si concilia con le<br />

caratteristiche tipologiche di tale modello ( 20 ).<br />

( 16 ) Sarà da verificare se la rimozione dell’amministratore per il venir meno della «fiducia»<br />

si configuri in termini di revoca per giusta causa, pur in assenza di un inadempimento: in<br />

tal senso tende a orientarsi la giurisprudenza (cfr. Cassazione, 21 novembre 1998, n. 11801,<br />

in Giur. it., 1999, 562; Tribunale Napoli, 10 maggio 2001, in Giur. comm., 2002, II, 495).<br />

( 17 ) Così P. Valensise, ad art. 2409-terdecies, cit., 53.<br />

( 18 ) Si tenga presente che i consiglieri di sorveglianza potrebbero essere chiamati a rispondere<br />

anche per culpa in eligendo.<br />

( 19 ) Sul punto, V. Cariello, La disciplina «per derivazione» del sistema di amministrazione<br />

e controllo dualistico, inRiv. soc., 2005, 80 seg.<br />

( 20 ) In senso conforme, F. Pasquariello, ad artt. 2364-2366, in A. Maffei Alberti,

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