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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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248<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

2. I tre possibili livelli d’intervento. – In realtà, il problema di come intervenire<br />

sul sistema revocatorio fallimentare, per ridurne l’impatto sui rapporti<br />

intrattenuti dall’impresa in crisi con i terzi, si era posto ben prima dell’inizio<br />

dei lavori di riforma, che hanno preso l’avvio con l’insediamento della<br />

Commissione Trevisanato e sono proseguiti, poi, sotto la vigile direzione<br />

del Sottosegretario Vietti.<br />

2.1. Una prima proposta (accolta da alcuni progetti di matrice parlamentare)<br />

si era mossa nella direzione di dimezzare il periodo sospetto, portandolo,<br />

per gli atti anomali, ad un anno e, per quelli normali, a sei mesi.<br />

In tal modo, si sarebbero dovuti ottenere due risultati: per un verso, si<br />

sarebbe consentito un più rapido consolidamento degli acquisti, con importanti<br />

vantaggi sul piano della tutela dell’affidamento negoziale e della<br />

salvaguardia del traffico giuridico; per altro verso, si sarebbe ridotta la<br />

massa degli atti revocabili, con la conseguenza d’attenuare gli effetti dell’impugnativa<br />

su coloro che intrattengono rapporti continuativi o reiterati<br />

con il debitore in difficoltà (il pensiero naturalmente correva alle banche<br />

ed al problema delle rimesse in conto corrente, ma la riduzione del periodo<br />

sospetto avrebbe agevolato – sotto il profilo de quo – anche i fornitori<br />

abituali dell’impresa).<br />

Non è certo un mistero che mi ero pronunciato, fin da subito, in senso<br />

contrario a questo tipo di soluzione, la quale mi sembrava troppo forte e, al<br />

tempo stesso, insufficiente:<br />

— troppo forte, perché, date le lungaggini delle istruttorie prefallimentari<br />

(che, in certi Tribunali meridionali, superano di gran lunga, a<br />

quanto mi si dice, i sei mesi), si rischiava d’abrogare di fatto l’istituto della<br />

revoca dei pagamenti (compiuti alla scadenza con mezzi normali) e delle<br />

garanzie (contestuali al sorgere del credito o prestate per debiti già scaduti),<br />

con la conseguenza di cancellare il principio della parità di trattamento<br />

tra i creditori, almeno in quell’accezione forte, che la tradizione<br />

commercialistica ci aveva consegnato (il codice civile, infatti, si muove<br />

in tutt’altra direzione);<br />

— ma anche insufficiente, perché, se in certi ambiti si voleva mantenere,<br />

nonostante la crisi dell’impresa, la correntezza delle relazioni commerciali,<br />

non bastava attenuare il rischio di revocatorie o ridimensionarne gli effetti,<br />

ma occorreva avere il coraggio di stabilire (come avevano già fatto, prima di<br />

noi, molti altri ordinamenti) che certe operazioni (utili alla conservazione<br />

dell’azienda, o volte al suo risanamento finanziario) non possono essere toccate,<br />

se compiute in buona fede ed in maniera oggettivamente corretta.<br />

2.2. Da qui la proposta di prevedere una serie d’esenzioni dalla revoca,<br />

non più legate, come in passato, alle qualità soggettive del terzo, che ha ricevuto<br />

l’attribuzione patrimoniale (la Banca d’Italia, gli istituti di credito su

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