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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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410<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

oggetto dei rapporti di leasing, con conseguente impossibilità di distinguere<br />

questi ultimi da quelli comperati dalla fallita Perfect soc. in acc. sempl.<br />

Neppure, tuttavia, appare soddisfatta la seconda (e decisiva) condizione,<br />

rappresentata dalla esistenza di data certa anteriore alla dichiarazione<br />

di fallimento sui contratti di leasing posti a fondamento del preteso diritto<br />

di proprietà dell’opponente sui beni rivendita: entrambi detti documenti, di<br />

conseguenza, risultano privi di qualsivoglia valore probatorio ai sensi e per<br />

gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 103 legge fallim. e 621 cod.<br />

proc. civ. (si veda, ex plurimis, Cassazione SS.UU., 28 agosto 1990, n. 8879,<br />

in Il Fall., 1990, 1225; Cassazione, 9 maggio 2001, n. 6465, in Foro it., 2001,<br />

I, 3542; Tribunale Milano, 21 dicembre 2001, 1271) e ciò anche a voler prescindere<br />

dall’ulteriore assorbente questione della inutilizzabilità dei medesimi<br />

documenti, in quanto espressamente disconosciuti dalla curatela in comparsa<br />

di costituzione a termini dell’art. 293, comma 3, cod. proc. civ. perché<br />

prodotti in semplici fotocopie.<br />

La certezza della data dei suddetti contratti di locazione finanziaria non<br />

può neppure ricavarsi, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., come vorrebbe la difesa<br />

dell’opponente, dai timbri postali apposti sugli avvisi di ricevimento<br />

datati 14 marzo 2002 delle lettere raccomandate inviate dalla Arcoleasing<br />

soc. per az. con le quali si intimava la risoluzione dei rapporti di leasing<br />

de quibus per inadempimento dell’utilizzatore (v. prod. di parte ricorrente<br />

10, 11 e 12), per le seguenti ragioni:<br />

mostrare che il bene rivendicato è veramente quello stesso che egli aveva a suo tempo affidato<br />

al fallito) si pone come primario nell’ambito delle azioni disciplinate dall’art. 103 legge fallim.,<br />

è inevitabile rilevare che anche la questione relativa alla/e prova/e dell’esistenza del diritto<br />

che il soggetto vanta nei confronti del bene stesso, non è priva di elementi di incertezza.<br />

Infatti, benché sia stata da tempo riconosciuta identità di natura e di funzione tra l’azione<br />

disciplinata dall’art. 103 legge fallim. e l’opposizione di terzo di cui all’art. 619 cod. proc. civ.,<br />

esistono comunque ai fini della rivendicazione fallimentare alcune limitazioni all’utilizzabilità<br />

del regime probatorio previsto dal cod. proc. civ. per l’opposizione di terzo.<br />

Una prima limitazione sta nel divieto di provare per testimoni oppure per presunzioni, il<br />

diritto sul bene ( 7 ): l’ammissibilità della prova testimoniale è esclusa dall’articolo 621 cod.<br />

proc. civ., mentre l’uso delle presunzioni è escluso dall’articolo 2729 cod. civ., comma 2,<br />

( 7 )V.:R. Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, III, Milano, 1974, 1538; D. Mazzocca, Manuale<br />

di diritto fallimentare, Napoli, 1986, 359; A. Bonsignori, Diritto Fallimentare, Torino, 1992, 236; G. Ragusa<br />

Maggiore, Istituzioni di diritto fallimentare, Padova, 1994, 407; A. Castagnola, Le rivendiche mobiliari nel<br />

fallimento, Milano, 1996, 131; S. Ronco, Affidamento di beni mobili e insolvenza dell’affidatario, Padova,<br />

2000, 255 segg. In giurisprudenza si v. tra le altre: Appello Milano, 22 febbraio 1985, in Fallimento, 1985,<br />

683; Tribunale Milano, 26 giugno 1986, ivi, 1986, 1389; Tribunale Venezia, 3 febbraio 1989, ivi, 1989, 952; Tribunale<br />

Milano, 22 giugno 1989, ivi, 1989, 1273; Tribunale Torino, 5 marzo 1990, ivi, 1990, 856; Tribunale Napoli,<br />

2 luglio 1992, ivi, 1993, 313.

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