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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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392<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

A – la rilevanza, oltre che degli effetti diretti, anche di quelli riflessi e<br />

mediati della rinuncia.<br />

Si è formato, al riguardo, un orientamento che riconosce l’onerosità anche<br />

dei negozi gratuiti preordinati al soddisfacimento di interessi economici<br />

dell’agente, sia pure mediati e indiretti, ma giuridicamente rilevanti (Cassa-<br />

cui quest’ultimo non fa che accettare l’adempimento di una propria obbligazione), è, invece,<br />

atto a titolo gratuito se si tiene conto del rapporto tra debitore originario e fallito, allorquando<br />

il pagamento effettuato da quest’ultimo con denaro proprio sia privo di corrispettivo ( 10 ).<br />

Infatti, in tal guisa ragionando, la prospettiva di analisi verrebbe spostata sul rapporto tra solvens<br />

e terzo beneficiato. È vero che la gratuità dell’atto (ad esempio, pagamento del debito<br />

altrui) può essere considerata anche nei rapporti con il debitore principale e che, nei rapporti<br />

con il creditore, potrebbe configurarsi l’istituto dell’adempimento del terzo ex art. 1180 cod.<br />

civ. (se vi è in capo al disponente l’animus solvendi debiti alieni) o, a tutto concedere, un indebito<br />

soggettivo ex latere solventis ex art. 2036 cod. civ. (se difetta il predetto elemento psicologico);<br />

tuttavia, è altrettanto vero che in siffatte evenienze il solvens può semmai agire, nel<br />

primo caso, nei confronti del debitore surrogandosi nei diritti del creditore soddisfatto e, nel<br />

secondo caso, si nei confronti dell’accipiens, ma solo in presenza di un errore scusabile (requisito,<br />

quest’ultimo, non richiesto, invece, dall’art. 64 legge fallim.). Viceversa, l’azione in<br />

esame va esperita nei confronti del beneficiario, conduce ad una declaratoria di inefficacia,<br />

prescinde dalla condizione soggettiva delle parti ed è imprescrittibile. Quest’ultima caratteristica<br />

potrebbe indurre a sostenere che l’atto viene colpito dalla sanzione dell’inefficacia in<br />

quanto sostanzialmente privo di causa. Tuttavia, in siffatta evenienza la patologia da cui sarebbe<br />

affetto l’atto sarebbe quella della nullità, in base al combinato disposto degli artt. 1418,<br />

comma 2, e 1325 cod. civ. In realtà, la categoria dell’inefficacia in senso stretto deve essere<br />

rigorosamente distinta dall’invalidità, ravvisandosi il carattere distintivo nel fatto che il negozio<br />

inefficace è pur sempre un negozio valido e, quindi, dotato di una propria rilevanza di<br />

fronte al diritto. In particolare, si è in presenza della categoria dell’inefficacia successiva in<br />

cui il fatto sopravvenuto (declaratoria di fallimento del disponente) è collegato alla fattispecie<br />

in via funzionale, e non già strutturale.<br />

D’altra parte, la stessa Suprema Corte ha evidenziato in passato, con riguardo ad un’operazione<br />

di giroconto mediante la quale, con il trasferimento di somme dal conto di un cliente<br />

a quello di altro cliente, la banca aveva soddisfatto (mediante compensazione) il proprio<br />

credito verso il secondo, che (pur configurando, nel rapporto fra il fallito stesso e la banca<br />

creditrice, la suddetta operazione come un atto solutorio, impugnabile come tale con l’azione<br />

revocatoria di cui all’art. 67 legge fallim.) il contraddittorio doveva essere instaurato nei confronti<br />

della sola banca (beneficiaria), alla stregua della estraneità del debitore rispetto ad una<br />

pronuncia destinata a produrre effetti esclusivamente nei confronti dell’accipiens ( 11 ). Ebbene,<br />

tale principio va esteso anche all’azione ex art. 64 legge fallim., traendone la inevitabile<br />

conseguenza dell’irrilevanza della posizione (almeno processuale) del beneficiato (pur evidenziando<br />

che in alcuni casi – quale la dichiarazione di inefficacia del pagamento di un debito<br />

( 10 ) Corte appello Catania, 18 dicembre 1985, in Giur. comm. 1986, II, 437.<br />

( 11 ) Cassazione civ., sez. I, 11 luglio 1989, n. 3265, in Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 7 in Fallimento 1989,<br />

1192, in Giur. comm. 1990, II, 28.

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