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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 341<br />

verso i terzi, dell’attività che costituisce l‘oggetto dell’ente collettivo, in base<br />

al noto binomio direzione (o potere) – responsabilità. Si è, cioè, ipotizzato<br />

una società di fatto fra società di capitali o fra una società di capitali e persone<br />

fisiche o altra società di persone; ammesso l’assoggettabilità al fallimento<br />

del socio sovrano o tiranno; elaborato il fenomeno dell’affiancamento<br />

alla società di capitali di una società di fatto fra gli stessi soci della prima<br />

o addirittura configurato una responsabilità illimitata degli amministratori<br />

per i debiti della società per azioni.<br />

Di fronte ad una situazione così mutata, appare del tutto semplicistica la<br />

considerazione del legislatore del 1942, secondo cui il solo riconoscimento<br />

o mancato riconoscimento della personalità giuridica sarebbe stato sufficiente<br />

ad eliminare molti dei problemi agitati in tema di fallimento delle società.<br />

(Si legge nella relazione ministeriale alla legge fallim., n.34, che «la<br />

nuova disciplina che le società commerciali hanno ricevuto nel cod. civ.,<br />

con l’esclusione della personalità giuridica per le soc. in nome coll. e in accomandita<br />

semplice, elimina molti dei problemi che si sono agitati in tema<br />

di fallimento delle società. La legge ha potuto così limitarsi a dettare poche<br />

e semplici norme, le quali concernono quasi esclusivamente i rapporti fra le<br />

società ed i soci nel fallimento»).<br />

È emersa evidente l’inadeguatezza degli istituti di diritto concorsuale,<br />

non tanto per il difetto di funzionamento tecnico delle norme fallimentari,<br />

quanto per l’insufficienza stessa del sistema che disciplina ormai una realtà<br />

in buona parte modificata. La procedura fallimentare finisce per essere riservata<br />

alle imprese di modeste dimensioni; il diritto fallimentare appare<br />

sempre meno applicabile alla grande impresa ed il suo compito si restringe<br />

continuamente.<br />

Se si considera, peraltro, la notevole diffusione del fenomeno societario<br />

ed in sostanza che le medie e grandi imprese, per la stessa complessità dell’organizzazione<br />

che presuppongono, operano oggi prevalentemente assumendo<br />

la forma sociale, si desume la notevole importanza che, con riguardo<br />

appunto alle società, ha il problema di una sostanziale riforma degli istituti<br />

concorsuali, nella convinzione che, anche in questo campo, il legislatore deve<br />

tenere nella dovuta considerazione l’interesse generale alla conservazione<br />

dell’impresa e, adeguatamente valutando gli interessi collegati alla sorte di<br />

quest’ultima, evitare quella che appare l’unica conseguenza possibile dello<br />

stato di insolvenza, cioè la dichiarazione di fallimento, la liquidazione e,<br />

quindi, l’eliminazione dell’impresa dissestata.<br />

3. La inadeguatezza della legge fallim. rispetto alla mutata realtà di fatto<br />

ed a quella normativa emerge con tutta chiarezza anche da un esame dell’evoluzione<br />

che negli ultimi decenni hanno avuto le categorie di imprenditori<br />

alle quali la disciplina concorsuale è destinata.<br />

Posto che assoggettabile al fallimento è soltanto l’imprenditore com-

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