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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 297<br />

13. Le altre esenzioni. – La riforma ha inteso far salve le disposizioni<br />

sulle altre immunità dall’impugnativa, contenute nell’ultimo comma dell’art.<br />

67 e nelle leggi speciali. In realtà, l’incipit della vecchia norma è<br />

rimasto immutato, senza i necessari raccordi con le innovazioni apportate<br />

ai precedenti commi dell’articolo 67, che prevedono, adesso, tanto<br />

ipotesi di revoca, quanto esenzioni: ma è evidente che la disposizione<br />

– pur nel nuovo contesto – intende riferirsi solo alle prime, non alle seconde.<br />

Più significative sono altre obiezioni mosse all’intervento del legislatore:<br />

i) la prima, di non aver ridisegnato l’intero sistema delle esenzioni, in modo<br />

d’abolire quelle che non hanno un fondamento oggettivo, ma appaiono ormai<br />

come odiosi privilegi; ii) la seconda, di non aver chiarito se l’esenzione<br />

dalla revocatoria fallimentare implichi, a maggior ragione, anche l’immunità<br />

dalla revocatoria ordinaria; iii) la terza, d’aver genericamente parlato di<br />

«operazioni di credito su pegno», mentre il testo originario si riferiva agli<br />

«istituti autorizzati» a compiere le predette operazioni, e cioè ai vecchi monti<br />

di pietà.<br />

I) La prima scelta è stata pienamente consapevole, perché non si è voluta<br />

mettere troppa carne al fuoco, per il timore di destare l’apprensione<br />

dei diretti interessati, che avrebbero potuto creare dei problemi a livello<br />

politico.<br />

II) La seconda tocca un problema lungamente discusso, per il quale,<br />

tuttavia, dottrina e giurisprudenza erano pervenuti a risultati appaganti, tramite<br />

un’attenta valorizzazione della ratio delle singole esenzioni. Si era ritenuto,<br />

infatti, che l’immunità doveva essere estesa alla «pauliana», ogni qual<br />

volta fosse stato possibile attribuirle un fondamento razionale, e cioè ogni<br />

qual volta si fosse potuto sostenere che il legislatore aveva sottratto l’atto<br />

all’impugnativa, in quanto aveva ritenuto che lo stesso non arrecava (per<br />

le sue finalità, volte a favorire il finanziamento dell’impresa) un danno giuridicamente<br />

rilevante alla massa ( 14 ).<br />

III) Per quanto concerne, infine, l’omesso riferimento agli «istituti autorizzati»<br />

all’esercizio del credito su pegno, è evidente che si è voluto adeguare<br />

il dettato della norma alla «despecializzazione» degli enti creditizi operata<br />

dal testo unico bancario.<br />

Autorevoli studiosi hanno osservato che il tenore letterale della nuova<br />

disposizione sembra riferirsi, ormai, a tutte le operazioni di credito su pegno,<br />

a partire dalle più comuni anticipazioni bancarie (il problema si era<br />

già posto, in passato, con le già ricordate disposizioni del testo unico bancario).<br />

( 14 ) Anche qui rinvio al Commentario Scialoja e Branca, III, pag. 344 segg.

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