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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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312<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

quando i creditori, individualmente considerati, non sarebbero più in grado<br />

di farlo.<br />

16.1. In merito all’esigenza (politica) di rafforzare la revocatoria ordinaria,<br />

si può solo ricordare che quasi tutti gli ordinamenti dell’Europa continentale,<br />

mentre hanno da tempo ristretto l’ambito d’applicazione delle norme<br />

volte a ridistribuire le perdite derivanti dall’insolvenza – come le disposizioni<br />

in tema di revoca delle garanzie contestuali e dei pagamenti effettuati<br />

con mezzi normali – mantengono, invece, ancora intatto l’ambito d’applicazione<br />

della revocatoria ordinaria, nella consapevolezza che, quando c’è frode,<br />

non vi sono affidamenti da tutelare.<br />

16.2. Sul secondo punto, e cioè sulla possibilità d’impugnare l’atto in<br />

sede fallimentare, senza dover dimostrare la dolosa preordinazione, anche<br />

quando i creditori anteriori sono stati integralmente soddisfatti, non posso<br />

che ripetere quanto avevo già detto in altra sede ( 20 ): che i limiti posti dal<br />

codice civile alla legittimazione dei creditori successivi diventano «consustanziali»<br />

alla natura dell’istituto (e quindi insuperabili, anche se dovesse<br />

mutare lo scenario, in cui la norma è chiamata ad operare), solo se si ritiene<br />

che l’azione revocatoria si fondi sulla violazione di un diritto soggettivo; che<br />

questa tesi è smentita dal rilievo che persino la revocatoria ordinaria non si<br />

fonda su un illecito, e non mira a reintegrare in forma specifica un diritto<br />

violato, ma ha la natura di una vera e propria impugnativa; che la legittimazione<br />

ad impugnare, pertanto, non è legata alla prova della lesione di uno<br />

specifico diritto di credito, ma può essere attribuita anche a soggetti diversi<br />

(nella specie: il curatore del fallimento) da quelli direttamente pregiudicati<br />

dall’atto.<br />

La giurisprudenza, che per lungo tempo è stata su queste posizioni,<br />

adesso appare incerta ed ondeggiante. A mio sommesso avviso, la suprema<br />

Corte farebbe bene a ritornare con maggiore decisione sulle posizioni iniziali,<br />

anche perché, dato l’affievolimento della tutela offerta dalle revocatorie<br />

fallimentari, si sente il bisogno d’ergere uno steccato contro le frodi.<br />

Posso solo aggiungere che la riforma offre un ulteriore spunto di riflessione<br />

al riguardo, perché: se il concordato fallimentare può essere approvato<br />

prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo; e se il concordato<br />

medesimo può prevedere la cessione delle revocatorie (comprese quelle<br />

previste dall’articolo 66), non si riesce a capire quale rilievo possa assumere<br />

la prova che tra i creditori insinuati ve ne siano anche di anteriori all’atto.<br />

( 20 ) Cfr. Terranova, inCommentario Scialoja e Branca, I, pag. 21 seg.; Id., ivi, vol. III,<br />

pag. 344 seg.

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