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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 353<br />

interlocutorio attraverso il quale venivano richieste alcune precisazioni, depositate<br />

le quali veniva richiesto il parere del Comitato dei creditori. Quest’ultimo,<br />

ritualmente interpellato, nulla opponeva. Conseguentemente il<br />

G.D. con provvedimento del 16 giugno 2003 ordinava la comunicazione<br />

immediata a tutti i creditori della proposta e fissava al 16 luglio 2003 il termine<br />

entro il quale i creditori dovevano fare pervenire al tribunale la loro<br />

dichiarazione di dissenso.<br />

In data 18 luglio 2003 veniva redatto verbale di dichiarazione di voto,<br />

in esito alla quale il G.D., con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 129<br />

legge fallim., rilevato che era stata raggiunta la maggioranza numerica dei<br />

creditori mentre non era stata raggiunta la maggioranza in somma dei crediti<br />

prevista dall’art. 128 legge fallim., tenendo conto anche dei crediti nascenti<br />

da fideiussione, dichiarava respinta la proposta di concordato. In<br />

esito a reclamo ex art. 26 legge fallim., il tribunale, accogliendo il ricorso<br />

proposto,annullavaildecretodelgiudicedelegato,dichiarandoraggiunta<br />

la maggioranza ex art. 128 legge fallim.; rimetteva quindi gli atti al G.D.<br />

per i provvedimenti di competenza ai fini dell’apertura della procedura<br />

di concordato, che veniva dichiarata aperta dallo stesso G.D. con provvedimento<br />

del 12 novembre 2003, fissando l’udienza di comparizione del 18<br />

dicembre 2003.<br />

Comunicata e pubblicata la detta ordinanza come per legge, con atto di<br />

citazione notificato il 12 dicembre 2003, la Intesa Gestione Crediti soc. per<br />

az., nella qualità di creditore dissenziente, proponeva opposizione all’omologazione<br />

del concordato per i seguenti motivi:<br />

1) nella proposta venivano illegittimamente unificate le masse attive dei<br />

fallimenti in questione;<br />

2) si ometteva di precisare quale sarebbe stato l’attivo realizzabile da<br />

ciascuna massa, cosicché non poteva valutarsi adeguatamente la convenienza<br />

della proposta;<br />

3) illegittimamente essa postergava il pagamento dei creditori privilegiati<br />

al terzo mese successivo all’omologazione del concordato;<br />

4) la proposta non prevedeva il pagamento degli interessi legali per il<br />

pagamento delle somme previste oltre il sesto mese;<br />

5) la proposta limitava il pagamento della percentuale a quei creditori<br />

chirografari già ammessi prima della sentenza di omologazione, mentre<br />

escludeva le altre categorie di creditori anteriori alla dichiarazione di fallimento,<br />

quali coloro che diventino tali in esito all’accoglimento dei procedimenti<br />

pendenti ai sensi dell’art. 67 legge fallim.; infatti, la società assuntrice<br />

precisava di impegnarsi al pagamento delle somme concordatarie nei confronti<br />

di tutti i creditori anteriori che avevano presentato domanda di ammissione<br />

al passivo e nei limiti della stessa;<br />

6) la proposta conteneva la condizione che il trasferimento dei beni della<br />

massa all’assuntore sarebbe avvenuta con il pagamento di una tassa di re-

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