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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 545<br />

Art. 182-ter<br />

Legge fallim.<br />

La norma reca una disposizione di carattere fiscale e prevede che con il piano di ristrutturazione<br />

dei debiti previsto dall’articolo 160, così come sostituito dal decreto legge n. 30 del<br />

2005 e convertito nella legge n. 80 del 2005, il debitore può proporre il pagamento anche<br />

parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, anche se non<br />

iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea. Si<br />

aggiunge che, se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento,<br />

e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno<br />

un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi<br />

economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali. Ove, poi, il credito tributario sia chirografario,<br />

è previsto che il trattamento non possa essere differenziato rispetto a quello degli altri<br />

creditori chirografari. Viene poi minutamente disciplinato il procedimento di presentazione e<br />

valutazione della domanda proposta dal debitore. Infine, viene previsto che ai debiti tributari<br />

amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182-bis,<br />

introdotto dal decreto legge n. 30 del 2005 e convertito nella legge n. 80 del 2005 in tema<br />

di accordi di ristrutturazione dei debiti.<br />

Il Capo sedicesimo contiene l’abrogazione del titolo IV della legge fallim., rubricato dell’amministrazione<br />

controllata.<br />

Art. 146<br />

Decreto legislativo<br />

La norma, in sintonia con quanto imposto dalla legge delega, sancisce l’abrogazione del<br />

titolo IV della legge fallim., rubricato dell’amministrazione controllata nonché la soppressione<br />

di tutti i riferimenti a detto istituto nell’ambito della legge fallimentare.<br />

Il Capo diciassettesimo contiene modifiche al titolo V della legge fallim., rubricato «Della<br />

liquidazione coatta amministrativa»e segnatamente degli articoli 195 e 213.<br />

Art. 195<br />

Legge fallim.<br />

Viene introdotta la precisazione, rispetto al testo del regio decreto del 1942, che il tribunale<br />

può dichiarare l’insolvenza su richiesta non solo di uno o più debitori, ma anche dell’autorità<br />

che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa. Viene altresì riprodotta la disposizione,<br />

già presente nell’articolo 9, secondo cui l’avvenuto trasferimento della sede principale dell’impresa,<br />

intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini<br />

della competenza. Ulteriore innovazione è quella secondo cui contro la sentenza del tribunale<br />

può essere proposto appello da qualsiasi interessato a norma degli articoli 18 e 19. Con disposizione<br />

innovativa viene, infine, previsto che il tribunale provvede, su istanza del commissario<br />

giudiziale alla dichiarazione di insolvenza a norma dell’articolo in commento quando nel<br />

corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta<br />

amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste<br />

lo stato di insolvenza.<br />

Art. 213<br />

Legge fallim.<br />

Le modifiche introdotte nel comma 1 e ne comma 3 della norma in esame sono di adeguamento<br />

formale.<br />

Il Capo diciottesimo contiene la disciplina transitoria, le abrogazioni e l’entrata in vigore<br />

del decreto legislativo.

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