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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />

20 maggio 2004, n. 9643<br />

Pres. Sciarelli - Est. Di Iasi - P.M. Matera<br />

Trippetti c. Liquid. giudiziale beni ceduti dalla Soc. Federconsorzi<br />

Soc. coop. a resp. lim.<br />

Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni - Legittimazione<br />

passiva - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Intervento in primo<br />

grado - Integrazione del contraddittorio in fase di gravame<br />

(Legge fallimentare, art. 182; Cod. proc. civ., art. 331)<br />

Nel giudizio relativo alla verifica del credito, l’unico legittimato passivo è<br />

il debitore, non sussistendo la necessità del litisconsorzio nei confronti del liquidatore;<br />

tuttavia, qualora il liquidatore sia intervenuto ad adiuvandum si<br />

determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, alla quale consegue<br />

l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. nelle<br />

fasi di gravame ( 1 ).<br />

(Omissis)<br />

Fatto. – Il Tribunale di Roma, rigettando l’appello proposto da M.T.<br />

confermava la sentenza pretorile che aveva escluso il diritto del predetto<br />

M.T. già dirigente della F. Soc. coop. a r.l., ad un compenso aggiuntivo<br />

in relazione alle cariche sociali rivestite per molti anni, anche dopo la cessazione<br />

del rapporto, presso società collegate alla datrice di lavoro.<br />

In particolare, il Tribunale rilevava che non risultavano provate le seguenti<br />

circostanze: che le attività dedotte dal M.T. esulassero da quelle<br />

dovute in forza dell’incarico dirigenziale ricoperto (soprattutto in relazione<br />

alla natura di società capogruppo della F. Soc. coop. a r.l.); che esistesse un<br />

comportamento aziendale volto a remunerare ai dirigenti le suddette attività,<br />

senza che potesse invocarsi in proposito il compenso aggiuntivo percepito<br />

dal dirigente che prima del M.T. aveva rivestito le suddette cariche, sia<br />

per l’inesistenza nel nostro ordinamento di un principio di parità di trattamento,<br />

sia perché il suddetto compenso poteva essere motivato dalle più<br />

( 1 ) La legittimazione passiva del debitore concordatario e del liquidatore giudiziale:<br />

un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.<br />

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, muovendo dall’assunto secondo cui<br />

deve escludersi la legittimazione passiva del liquidatore ovvero la sussistenza di un litisconsorzio<br />

necessario con il debitore concordatario nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto<br />

la verifica dei crediti dopo l’omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni,

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